Preclusa l’impugnazione con il secondo appello avverso la stessa sentenza (Cons. Stato n. 3525 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, per il rinvio esterno disposto dall’art. 39 c.p.a., opera il principio di consumazione del potere di impugnazione: la parte che ha validamente proposto appello esaurisce la facoltà di critica della decisione sfavorevole e non può riproporre un secondo gravame avverso la stessa sentenza. La consumazione consegue alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo appello, salvo che questo fosse invalido e oggettivamente inidoneo a consumare il diritto. Una volta intervenuta la declaratoria di improcedibilità del primo gravame, il secondo appello avverso la medesima sentenza è inammissibile, anche se il termine non è ancora scaduto. Il divieto di frazionamento delle impugnazioni impone di concentrare tutte le censure nel primo atto di gravame.

Il Fatto

La Sottocommissione Elettorale Circondariale di un Comune campano ricusava una lista di candidati, con il relativo candidato alla carica di Sindaco, in ragione della sua incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. La declaratoria derivava da una sentenza del Tribunale di Avellino, confermata in appello con decreto passato in giudicato, in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale.

Il candidato impugnava la delibera davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 794/2026 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il provvedimento e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Proponeva quindi un primo appello, dichiarando poi di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Dichiarato improcedibile quel gravame, riproponeva un secondo appello avverso la stessa sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità del secondo appello, proposto dopo che il primo era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Richiama il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, desumibile dagli artt. 358, 387 e 338 c.p.c., e la sua estensione al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a..

Il Consiglio di Stato prende posizione su un indirizzo più ampio, secondo cui l’effetto consumativo discenderebbe automaticamente dalla mera riproposizione del gravame, indipendentemente dalla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Tale lettura non è condivisa dal Collegio: la lettera delle norme induce a ritenere che solo la formale dichiarazione di estinzione, inammissibilità o improcedibilità comporti il passaggio in giudicato della sentenza e precluda la rinnovazione dell’appello.

Richiama quindi l’orientamento secondo cui, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, può essere proposto un secondo atto di impugnazione immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo. Viene richiamata anche l’Adunanza plenaria n. 6 del 2022, che ha subordinato la possibilità di una nuova impugnazione sostitutiva a due condizioni: che i termini non siano decorsi e che non sia stata già emessa una sentenza di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.

Nel caso concreto, il primo appello era stato validamente proposto e su di esso era intervenuta la sentenza n. 3521/2026, dichiarativa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prima della decisione del secondo giudizio. L’appellante ha riproposto un gravame della stessa specie avverso la medesima sentenza, con censure sostanzialmente identiche, senza che fossero ravvisabili ragioni di invalidità del primo ricorso. Il Collegio rileva inoltre il comportamento processuale distonico dell’appellante, che dopo l’introduzione del secondo giudizio ha confermato la carenza di interesse del primo appello, violando il divieto di frazionamento delle impugnazioni.

Ogni ulteriore questione e deduzione è ritenuta assorbita, poiché le argomentazioni sul merito delle censure dichiarate improcedibili sono inutiliter data e prive di effetti giuridici. L’appello è quindi dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese di lite del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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