Sanzione disciplinare al militare per condotta extra servizio lesiva del prestigio (TAR Lazio n. 287 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare a carico del personale militare, l’onere della prova dell’addebitabilità dei fatti contestati grava sull’amministrazione, cui spetta un adeguato riscontro probatorio. Accertata la condotta, le giustificazioni addotte dall’incolpato devono essere suffragate da elementi concreti idonei a elidere l’antigiuridicità del comportamento o a consentirne una diversa qualificazione. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla scelta della sanzione disciplinare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. Tale orientamento vale anche per le sanzioni di stato irrogate ai militari.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato aiutante dell’Esercito italiano, era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di truffa continuata ex artt. 81 e 640 cod. pen., per aver evaso in più occasioni il pagamento del pedaggio autostradale transitando sulle corsie riservate agli utenti dotati di apparecchiature elettroniche e accodandosi ai veicoli precedenti. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione per intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione, dopo che l’indagato aveva estinto il debito verso la società concessionaria.

Il Comandante delle forze operative terrestri di supporto ha quindi disposto un’inchiesta formale per accertare eventuali responsabilità disciplinari. All’esito, è stata applicata al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei. Il militare ha impugnato gli atti lamentando violazione dell’art. 1370, d.lgs. n. 66 del 2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sproporzione e disparità di trattamento, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio secondo cui, nel procedimento disciplinare, è ineludibile un adeguato riscontro probatorio della addebitabilità dei fatti contestati (Cons. Stato, sez. III, n. 3843 del 2016). Nella specie l’amministrazione si è legittimamente determinata, poiché il ricorrente non ha fornito prova concreta di elementi a discarico.

Non è in contestazione che il ricorrente, tra il 5 dicembre 2020 e il 22 novembre 2022, abbia evaso per sedici volte il pedaggio ponendosi in scia ai veicoli precedenti. Le giustificazioni offerte — apparecchio riposto nel vano portaoggetti, batteria scarica, ascolto della radio, mancata ricezione dei solleciti per cambio di indirizzo — sono state ritenute non credibili. Il Collegio condivide tale giudizio, richiamando il manuale d’uso del dispositivo, il cui contenuto rientra nel notorio giudiziale ex art. 115, comma 2, cod. proc. civ.: il telepass va collocato sul parabrezza e occorre mantenere un distanziamento minimo dal veicolo che precede.

Quanto all’accettazione della remissione della querela, il Tribunale riconosce che si tratta di espressione del diritto di difesa e che nessun biasimo può muoversi a chi utilizza gli istituti deflattivi. Tuttavia il richiamo a tale circostanza costituisce solo uno degli elementi posti a sostegno del provvedimento, che resta sorretto dagli ulteriori autonomi rilievi probatori.

Sul piano della proporzionalità, il Collegio richiama il consolidato orientamento sull’ampia discrezionalità delle valutazioni amministrative in ordine alla sanzione (Cons. Stato, sez. II, n. 3976 del 2023), sindacabili solo entro il limite della non manifesta sproporzionalità, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La condotta è stata correttamente apprezzata avuto riguardo al grado rivestito, all’anzianità di servizio e alla serialità delle condotte illecite.

La domanda risarcitoria è respinta per carenza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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