Illegittima la decadenza dei permessi in bicicletta al cimitero (TAR Lombardia n. 987 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento dirigenziale che introduce un divieto generalizzato e astratto di accesso al cimitero con la bicicletta, modificando la disciplina regolamentare vigente, adotta una norma di natura regolamentare riservata alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 267/2000, ed è perciò affetto da incompetenza. La clausola regolamentare che dispone la decadenza di tutti i permessi di accesso con velocipedi è illegittima nella parte in cui incide sui permessi rilasciati in base alla previsione che consente l’accesso a mezzo veicoli a chi abbia difficoltà di deambulazione per motivi di salute o età, poiché la nozione di veicoli di cui all’art. 47 cod. strada comprende i velocipedi. Il divieto generale di accesso con velocipedi resta invece valido nei confronti di chi è privo del permesso.
Il Fatto
Un soggetto, di età avanzata, con difficoltà deambulatorie, aveva ottenuto dal Comune il permesso di accedere al cimitero con la propria bicicletta, in forza della previsione regolamentare che consente il rilascio del titolo a chi, per motivi di salute o età, abbia difficoltà di deambulazione. Con una determinazione dirigenziale il Comune aveva approvato nuove regole di gestione del cimitero, vietando l’accesso con la bicicletta e facendo decadere tutti i pass rilasciati, mettendo a disposizione un mezzo elettrico con orari prestabiliti.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione e l’avviso pubblicato, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare limitatamente al proprio permesso. Il Consiglio comunale ha poi modificato il regolamento inserendo il divieto per velocipedi e monopattini e la decadenza dei pass. Contro tale delibera è stato proposto un secondo ricorso, insieme a un’altra ricorrente titolare di analogo permesso. La questione arriva al Tribunale perché il Comune chiede la cessazione della materia del contendere, mentre i ricorrenti insistono per il merito.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione, il Tribunale respinge la richiesta di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità. La determinazione dirigenziale non è stata annullata né revocata in autotutela, sicché permane l’interesse all’annullamento giudiziale. Quanto al permesso rilasciato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, esso è meramente esecutivo della pronuncia e non integra una rinnovata valutazione dell’amministrazione: richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 8152 del 2019 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3397 del 2022, il Collegio esclude che un atto di mera esecuzione possa determinare la cessazione della materia del contendere.
Nel merito del primo ricorso, il vizio di incompetenza è fondato. La determinazione dirigenziale, istituendo un divieto generalizzato di accesso con la bicicletta, ha introdotto una previsione generale e astratta, di natura regolamentare, non coerente con la disciplina regolamentare che consente l’accesso a mezzo veicoli per motivi di salute o età. L’approvazione di norme regolamentari spetta al Consiglio comunale, come già rilevato in sede cautelare. L’accoglimento di tale censura assorbe gli altri motivi.
Quanto alla posizione della seconda ricorrente, l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse: il suo permesso era già stato revocato con la determinazione che ella non aveva impugnato, e il divieto generale riproduce una previsione regolamentare preesistente, non precludendo la richiesta di un nuovo permesso ai sensi del terzo comma.
Per il ricorrente, il secondo motivo è fondato nei limiti precisati. La clausola di decadenza di tutti i pass ha natura sostanzialmente provvedimentale e lede il suo interesse. Essa contraddice la previsione che consente il permesso a chi abbia difficoltà di deambulazione: poiché la nozione di veicoli di cui all’art. 47 cod. strada comprende i velocipedi, il permesso si fondava e si fonda sul terzo comma, e la sua decadenza è illegittima. Il divieto generale di accesso con velocipedi resta valido per chi è privo di permesso. Il Tribunale annulla quindi la sola parte della clausola che dispone la decadenza dei pass, con condanna alle spese secondo soccombenza e compensazione parziale.
Nota della Redazione
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