Danno da cattiva esecuzione dell’opera pubblica e giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 9873 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, ossia l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La domanda risarcitoria proposta dal privato per i danni derivati alla proprietà da comportamenti materiali dell’amministrazione nella fase di esecuzione di un’opera pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ove si contestino le modalità esecutive dei lavori e non il “se” o il “come” dell’opera progettata. Spetta invece al giudice amministrativo la domanda che investa la legittimità dell’esercizio del potere, ossia la progettazione e la deliberazione dell’opera. Il giudice amministrativo, investito dell’appello, deve dichiarare d’ufficio il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Il Fatto
Taluni proprietari di immobili e una società hanno convenuto in giudizio il Comune di Napoli, chiedendo l’annullamento di una nota con cui era stata prorogata sine die la sospensione degli sgomberi dei loro immobili e il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto fognario danneggiato da esondazioni, nonché al ritardo nell’avvio della gara per la manutenzione dell’intero collettore.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 7877 del 2022, ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento e ha parzialmente accolto quelle risarcitorie, liquidando il danno emergente e il lucro cessante sulla base della verificazione disposta in corso di causa. I ricorrenti hanno appellato la sentenza, contestando la quantificazione; il Comune ha proposto appello incidentale, deducendo tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo dell’appello incidentale relativo al riparto di giurisdizione. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, rileva che ai fini del riparto non conta la prospettazione delle parti, ma il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 61003 del 2023 e Cass. civ., Sez. Un., n. 27455 del 2016.
La Corte distingue il caso in cui il privato pretenda il risarcimento per l’illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica — in cui si discute della legittimità dell’esercizio del potere pubblico e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo — dal caso in cui si contestino le modalità esecutive dei lavori, cioè meri comportamenti materiali non espressione del potere autoritativo, in cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Sul punto richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 2052 del 2016 e Cass. civ., Sez. Un., n. 7529 del 2020.
Nella specie gli appellanti non hanno lamentato l’illegittimità delle ordinanze di sgombero, ma l’inerzia nell’esecuzione dei lavori e le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, lesive dei diritti dei proprietari. Il danno, pertanto, non si correla a un atto amministrativo ma a operazioni materiali, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio accoglie dunque il primo motivo dell’appello incidentale, assorbendo l’appello principale, e in riforma della sentenza impugnata dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dispone, per le peculiarità delle questioni, l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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