L’ottemperanza per la carta docente del supplente è fondata se la sentenza è passata in giudicato (TAR Lombardia n. 2351 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione a una pronuncia che ha riconosciuto il diritto del docente supplente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione non richiede alcuna attività provvedimentale discrezionale, ma solo un adempimento doveroso. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvede a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari.
Il Fatto
Un docente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Con sentenza del Tribunale di Milano era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, che si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato e che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. Era inoltre pacifico che la pronuncia fosse stata notificata al Ministero. Il TAR ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso è stato dichiarato fondato, con conseguente condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del Commissario, sicché non è stato riconosciuto alcun compenso.
Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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