L’ottemperanza per la Carta del docente si conclude con la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 847 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, liquidando sin da subito il relativo compenso. L’oggetto dell’ordine di esecuzione è integralmente definito dal contenuto della sentenza passata in giudicato, senza che l’amministrazione possa opporre profili di discrezionalità o dedurre l’assenza di adempimenti strumentali. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza dell’amministrazione rimasta inerte, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di un docente a tempo determinato a fruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della predetta carta per l’importo di euro 1.000,00.
A fronte del passaggio in giudicato di tale pronuncia e della notificazione dell’atto, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il Ministero, ritualmente intimato e sollecitato anche mediante decreto presidenziale, non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. L’inerzia dell’amministrazione ha pertanto determinato l’accoglimento del ricorso, in quanto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato non poteva essere ulteriormente differita.
Il giudice amministrativo ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione. In conformità alle richieste della parte ricorrente, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o di altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni, a decorrere dalla vana scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Il Collegio ha altresì liquidato il compenso del commissario ad acta in complessivi euro 1.000,00, a carico dell’amministrazione, salvo conguaglio su domanda del commissario stesso con allegazione di documentata relazione sull’attività svolta. L’anticipata determinazione del compenso, in assenza di attività effettivamente svolta, risulta finalizzata a garantire l’effettività della tutela e a rimuovere ogni possibile ostacolo all’esecuzione del giudicato.
La condanna alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, è stata disposta con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. L’esito del giudizio di ottemperanza conferma l’operatività del rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quale strumento per garantire l’integrale esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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