Illegittimo il DM tariffe 2024 per difetto di istruttoria nella determinazione dei costi (TAR Lazio n. 10674 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale di definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non motiva adeguatamente lo scostamento dalle osservazioni critiche formulate da Agenas nel parere obbligatorio reso ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. La valutazione dei costi dei fattori della produzione deve essere effettuata su dati aggiornati, completi e rappresentativi del mercato di riferimento, nonché preceduta da una verifica critica della metodologia di redazione dei tariffari regionali, al fine di accertare se gli stessi derivino da oggettive rilevazioni tecniche dei costi ovvero da mere politiche tariffarie. La selezione delle strutture campione deve essere rappresentativa della realtà di mercato e deve essere illustrato il procedimento di individuazione e raccolta dei dati. L’annullamento dell’atto può essere disposto con efficacia differita per consentire la rinnovazione dell’istruttoria.

Il Fatto

Una società operante nel settore della diagnostica per immagini e di laboratorio, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il D.M. 23 giugno 2023 recante la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, adottato in attuazione del nuovo nomenclatore approvato con D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Nelle more del giudizio, il decreto impugnato è stato integralmente sostituito dal D.M. 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. il 27 dicembre 2024, anch’esso oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti. La società ha dedotto plurimi vizi afferenti alla metodologia di determinazione delle tariffe: la mancata conformità dell’attività della Commissione Tariffe alle indicazioni operative di Agenas, la valutazione dei costi su dati non aggiornati e la non rappresentatività del campione di strutture selezionato per la rilevazione dei costi standard.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato l’originario decreto del 2023 integralmente sostituito da quello del 2024.

Nel merito, la Sezione ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, richiamando ai sensi dell’art. 74 c.p.a. le motivazioni delle plurime decisioni già rese sulla medesima questione. Il Collegio ha rilevato che Agenas, pur avendo reso parere favorevole, aveva formulato rilevanti osservazioni critiche sull’impianto metodologico, in particolare con riguardo alla costruzione e rilevazione del costo delle prestazioni; l’Amministrazione, avuto riguardo alla natura tecnica dell’organo e alla rilevanza delle osservazioni, avrebbe dovuto affrontare le relative criticità e motivare rigorosamente l’eventuale scostamento, non essendo i pareri vincolanti ma non potendo da essi discostarsi senza adeguata istruttoria.

La Corte ha inoltre ritenuto fondata la doglianza concernente la mancata valutazione dei costi su dati aggiornati, in violazione della lettera e della ratio dei commi 5 e 6 dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, e ha censurato la modalità di selezione delle strutture campione, giudicata non rappresentativa della realtà di mercato, con un campione limitato e una distinta-base per la rilevazione dei costi fornita solo ad alcune strutture, senza che fossero indicati i criteri di individuazione delle stesse e il procedimento di raccolta dei dati.

Infine, è stato accertato il difetto di istruttoria anche con riguardo al confronto con i tariffari regionali: la Commissione si è limitata ad acquisire i dati senza valutare criticamente la relativa metodologia di redazione, omettendo di verificare se i tariffari fossero il frutto di politiche tariffarie o di analisi concrete dei costi.

Alla luce di tali carenze, il Collegio ha annullato il D.M. 25 novembre 2024 e i relativi allegati, nella parte di interesse della ricorrente, disponendo l’annullamento con efficacia differita di 365 giorni dalla data di deposito della sentenza n. 16399/2025, richiamata ai fini della decisione, per consentire all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria sulla base dei criteri normativi come interpretati in sede giurisdizionale. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *