Immissione in servizio del docente extra-UE e oneri del datore sul visto (TAR Sicilia n. 3365 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione del candidato vincitore, cittadino extra-UE, alla convocazione per la presa in servizio non può fondare la conclusione negativa della procedura selettiva quando l’amministrazione non ha posto in essere gli adempimenti prodromici previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, necessari al rilascio del visto di ingresso. Gli oneri procedimentali gravano sul datore di lavoro pubblico, che non può riversarli sul candidato né opporgli una mancata produzione documentale priva di una formale richiesta e di un termine. L’annullamento degli atti non comporta automaticamente il risarcimento: la colpa dell’amministrazione va esclusa quando la vicenda presenta profili di complessità normativa e fattuale, tali da integrare l’errore scusabile. Resta fermo il rimedio dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per il danno derivante dall’inefficienza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente straniero, partecipava a una procedura per un posto di professore associato bandita da un Ateneo siciliano. Con decreto presidenziale veniva dichiarato vincitore e invitato a contattare la Direzione Generale per concordare l’immissione in servizio. Convocato per una data di settembre 2023, non si presentava; l’Ateneo concludeva negativamente la procedura, rilevando l’assenza e la mancata produzione della documentazione relativa allo status di cittadino extra-UE.
Il ricorrente impugnava la comunicazione di conclusione negativa, il diniego di autotutela e il decreto che dichiarava vincitrice la seconda classificata. Quest’ultima rinunciava all’incarico. L’Ateneo bandiva quindi una nuova procedura per il medesimo posto, alla quale seguivano ulteriori motivi aggiunti avverso il bando, la nomina della commissione, l’avviso di prova e il decreto di approvazione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo del ricorso introduttivo. Poiché il candidato era destinato a svolgere in Italia un incarico accademico, trovava applicazione l’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998: la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione, la trasmissione al Questore e alla rappresentanza diplomatica per il visto. Dagli atti non risulta che tale comunicazione sia mai stata inoltrata. Il ricorrente, quindi, non avrebbe potuto presentarsi alla convocazione “al fine dell’immissione in servizio” in assenza del visto.
La tesi dell’Ateneo, secondo cui l’interessato avrebbe dovuto rappresentare le difficoltà, rovescia inammissibilmente sull’esponente le omissioni procedimentali ascrivibili all’amministrazione. Il Collegio distingue l’accesso nel territorio per chiedere informazioni dall’accesso formale per la formalizzazione del rapporto. L’appuntamento risultava dunque inutile, non avendo l’Ateneo posto il candidato nelle condizioni di assumere servizio.
Quanto alla mancata produzione documentale, l’Ateneo non ha dimostrato quale documentazione, ed entro quali termini, dovesse essere prodotta. Manca una richiesta formale con assegnazione di un termine perentorio, e la dichiarazione di valore del titolo appare inconferente rispetto allo status di cittadino extra-UE. Il primo motivo è quindi fondato; il secondo è assorbito; il terzo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’accoglimento in parte qua travolge, per illegittimità derivata, tutti gli atti della nuova procedura. Le censure autonome avverso il nuovo bando sono invece respinte: le scelte sui requisiti di partecipazione rientrano nella discrezionalità amministrativa, e lo sviamento di potere richiede elementi di prova non forniti. L’Ateneo dovrà rinnovare il procedimento dal segmento viziato, ossia dalla fase di immissione in servizio.
La domanda risarcitoria è respinta per assenza dell’elemento soggettivo: la complessità della disciplina sull’immigrazione post-Brexit e le difficoltà di dialogo rendono l’errore scusabile. In ogni caso, diverse voci di danno difettano di prova o di nesso causale, come la rinuncia all’incarico estero, giudicata imprudente, e il danno curriculare.
Nota della Redazione
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