Diniego white list legittimo per legami familiari e intrecci societari (TAR Sicilia n. 3366 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, poiché entrambe le misure tutelano l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Il pericolo di infiltrazione va accertato con giudizio prognostico latamente discrezionale, secondo il criterio del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. I rapporti di parentela e le cointeressenze economiche possono fondare la misura quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, rivelino una regia familiare o la possibilità di influenza indiretta della criminalità organizzata sull’impresa. Gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento.

Il Fatto

La società ricorrente, costituita nel 2019 e operante nei servizi di pulizia e manutenzione del verde, presentava istanza di iscrizione alla white list presso la Prefettura competente. Con provvedimento del 10.12.2020, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l’amministrazione respingeva l’istanza e rendeva informazione interdittiva ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011.

A fondamento del diniego la Prefettura valorizzava le relazioni di parentela del legale rappresentante con soggetti gravati da precedenti e destinatari di misure di prevenzione, le cointeressenze d’affari tra le compagini familiari, i passaggi societari e l’assunzione di un lavoratore legato a contesti controindicati. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare respingeva la domanda di sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla piena equivalenza tra diniego di iscrizione alla white list e interdittiva antimafia. L’iscrizione si differenzia solo per la forma negativa del provvedimento, ma condivide presupposti e requisiti di legittimità: l’assenza delle cause di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e l’assenza di tentativi di infiltrazione ex art. 84, comma 3. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario secondo un criterio probabilistico, proprio della natura preventiva e non sanzionatoria della misura.

Sul primo motivo, relativo alle garanzie procedimentali, il TAR esclude che debba sussistere identità tra preavviso di rigetto e determinazione conclusiva. Le ragioni del preavviso sono suscettibili di integrazione nel provvedimento finale, che può confutare le osservazioni dell’interessato. Nel settore antimafia, peraltro, non è necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto: l’interlocuzione è solo eventuale e la sua anticipazione potrebbe frustrare la finalità preventiva. Nella specie la Prefettura ha comunque esaminato analiticamente le osservazioni della società.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che l’istruttoria abbia evidenziato elementi idonei a fondare il pericolo di infiltrazione. Assume valenza determinante il reiterarsi di passaggi societari e di ruoli gestionali, nonché l’assunzione di un soggetto legato a contesti controindicati. I rapporti di parentela rilevano quando lasciano ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, o che le decisioni possano essere influenzate indirettamente dalla criminalità attraverso la famiglia.

Il TAR richiama il principio secondo cui, nei contesti in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia può verificarsi un’influenza reciproca e sorgere legami di cointeressenza, copertura o soggezione: rilevano circostanze obiettive come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici e il coinvolgimento nei medesimi fatti. L’interdittiva può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *