Giudizio di ottemperanza e astreinte nella misura degli interessi legali (TAR Calabria n. 1459 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e la violazione dell’ordine di esecuzione, ordina l’attuazione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente e al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la richiesta di esecuzione, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale attuazione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha ottemperato nemmeno all’ordinanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha quindi ritenuto il gravame fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ha ordinato al Ministero di eseguire la pronuncia del giudice civile secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente o suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il collegio fonda tale esito sull’applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettato per i decreti decisori della legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme.

Quanto all’astreinte, il Tribunale ha ritenuto insussistenti iniquità o altre cause ostative e ha determinato la somma nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’ulteriore importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese di lite sono state liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Il collegio ha inoltre previsto che, in caso di mancata rifusione nel termine, provveda il commissario nominato. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, oltre al modello degli artt. 95 e 510 c.p.c. in tema di spese dell’esecuzione forzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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