Impianti mobili rifiuti, illegittime le condizioni regionali generali all’autorizzazione (TAR Abruzzo n. 17 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Regioni non possono subordinare in via generale il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti, né le connesse comunicazioni di campagna, a condizioni non previste dalla legislazione statale, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato. Le prescrizioni integrative consentite dall’art. 208, comma 15, d.lgs. n. 152/2006 possono essere adottate solo in relazione a una singola e determinata campagna, da svolgersi in uno specifico sito, e non a priori. È quindi illegittima la delibera regionale che riconduca gli impianti mobili a una funzione di mera supplenza degli impianti fissi in situazioni emergenziali. Resta invece legittima la previsione che ribadisce l’assoggettabilità a verifica di assoggettabilità a VIA nei casi previsti dall’Allegato IV.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di impianti mobili di smaltimento rifiuti operante in Abruzzo, aveva già ottenuto l’annullamento, con la sentenza del TAR Abruzzo n. 624/2013, di una sospensione regionale dell’autorizzazione. Con la delibera di Giunta n. 450 del 12 luglio 2016 la Regione ha dettato direttive sull’autorizzazione degli impianti mobili e sui criteri per le campagne di attività, subordinando il rilascio e le comunicazioni al verificarsi di tre condizioni: rottura o fermo di un impianto fisso, situazioni emergenziali di mancata autosufficienza dell’impiantistica fissa, impianti destinati a sola ricerca e sperimentazione.

La società ha impugnato la delibera, la prescrizione sull’adeguamento delle campagne in corso entro sessanta giorni e la nota regionale di trasmissione del 20 settembre 2016. Ha resistito la Regione; sono intervenute ad opponendum due società titolari di impianti fissi. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza n. 22/2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse: la delibera, comunicata alla ricorrente, pone condizioni limitative immediatamente lesive, giacché rende possibile l’attività solo in casi delimitati. Respinte anche le eccezioni della ricorrente avverso gli interventi ad opponendum: la legittimazione a intervenire richiede un interesse di mero fatto al mantenimento dell’assetto, assai meno stringente di quello richiesto per ricorrere.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il procedimento bifasico dell’art. 208, comma 15, d.lgs. n. 152/2006: autorizzazione generale “a monte” della Regione ove l’interessato ha sede; semplice comunicazione “a valle” per la singola campagna, rispetto alla quale la Regione può dettare prescrizioni integrative o vietare l’attività solo se lo svolgimento nello specifico sito non è compatibile con ambiente o salute.

La previsione di pagina 4 della delibera è illegittima perché lega autorizzazione e comunicazioni a modalità d’uso non previste dalla legge statale; né una singola Regione può condizionare l’autorizzazione in ragione di attività che l’impianto può svolgere altrove. Alla Regione spetta solo verificare la conformità tecnica dell’impianto, senza valutare il successivo utilizzo in un sito determinato.

Illegittimo anche il punto 1.3 dell’allegato: le prescrizioni regionali possono riguardare solo campagne singole e individuate, successive alla comunicazione, come nella sentenza del C.G.A.R.S. n. 557/2022; non possono essere fissate in via generale. Infondate le difese della Regione e delle intervenienti sulla natura integrativa del potere esercitato.

Respinti il secondo, quarto e quinto motivo: la dedotta modifica del piano regionale di gestione rifiuti resta non provata. Infondato il terzo motivo, poiché la verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti mobili discende dall’Allegato IV e la relativa contestazione andava proposta in ottemperanza. Il sesto motivo è in parte inammissibile, per assorbimento nel primo, e in parte infondato. La delibera è annullata in parte qua, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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