Parere regionale su dialisi: discrezionalità tecnica e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Calabria n. 373 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria, reso ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e tecnica, ma richiede una motivazione, anche sintetica e per relationem, idonea a rendere intelligibile l’iter che ha condotto alla conclusione negativa. La verifica della compatibilità deve confrontarsi con il fabbisogno complessivo, la localizzazione territoriale delle strutture, l’accessibilità ai servizi e la valorizzazione delle aree di insediamento prioritario. Il principio di accessibilità non impone l’erogazione della prestazione nel solo Comune di residenza, ma una equa dislocazione delle strutture sul territorio provinciale e regionale. In sede di riedizione del potere, la pubblica amministrazione che abbia colmato il difetto istruttorio e motivazionale non viola il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato il precedente parere.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune di Cosenza il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di n. 9 posti letto di dialisi extra-ospedaliera, ai sensi dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992. Il Comune richiedeva alla Regione il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria. Un primo parere negativo veniva annullato da questo TAR con sentenza n. 382/2023, per carenza di motivazione e di istruttoria.

In esecuzione della decisione, la Regione riavviava il procedimento e, con parere negativo prot. n. 312275 del 07.07.2023, confermava la valutazione di incompatibilità. Il Comune comunicava quindi l’archiviazione dell’istanza. La società impugnava i nuovi provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendone la nullità per violazione del giudicato e, in via subordinata, il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad Acta, estraneo alla procedura autorizzatoria di competenza regionale. Nel merito, ha esaminato congiuntamente il secondo motivo e i motivi aggiunti, ritenendo che l’infondatezza di questi rendesse evidente anche l’infondatezza della censura di elusione del giudicato.

Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza sul parere obbligatorio e vincolante della Regione, che costituisce attività connotata da amplissima discrezionalità, sia amministrativa che tecnica. L’esercizio di tale potere esige una congrua esposizione delle ragioni, sia pure sintetica, idonea a rendere intelligibile l’iter seguito. I criteri dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, richiamati dall’art. 3 della legge regionale n. 24/2008, impongono la verifica di fabbisogno complessivo, localizzazione territoriale, accessibilità e valorizzazione delle aree prioritarie.

In sede di riedizione del potere, la Regione ha svolto una ricognizione aggiornata dei posti dialisi e dei pazienti in trattamento, acquisendo informazioni direttamente dalle strutture erogatrici. Ne è emerso che nella sola città di Cosenza sono complessivamente disponibili n. 33 posti dialisi, senza carenze rilevate, e che nessun paziente provinciale si cura in altre Regioni. La motivazione, sebbene sintetica e per relationem, ha dunque colmato il difetto in precedenza riscontrato.

Il Collegio ha inoltre precisato che il principio di accessibilità ai servizi non può interpretarsi nel senso che la prestazione debba essere erogata in ogni caso nel Comune di residenza, operando piuttosto come criterio di equa dislocazione delle strutture nel territorio provinciale e regionale. La società ricorrente, d’altro canto, non ha fornito prova della dedotta carenza di posti dialisi, limitandosi a invocare la scarsità di nefrologi.

Quanto al primo motivo, la Regione ha preso in considerazione, sebbene in sintesi e per relationem, i profili valutativi richiesti dalla norma, sulla base di una nuova istruttoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Regione e compensazione nei confronti del Commissario ad Acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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