Gara è regola per impianti pubblicitari su suolo pubblico, deroga espressa (Cons. Stato n. 9709 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico la procedura di gara costituisce la regola, in coerenza con il principio di diritto europeo che impone il rilascio delle autorizzazioni in numero limitato mediante selezione imparziale e trasparente. Una deroga a tale regola deve risultare espressa dal regolamento e non si desume dal contegno omissivo dell’amministrazione, che può attribuire gli spazi ma non è obbligata a bandire la gara. Il privato che invochi il procedimento derogatorio previsto da una norma transitoria ha l’onere di provare la conformità della propria istanza ai requisiti ivi prescritti, secondo il principio di vicinanza della prova. La mancata dimostrazione del titolo invocato rende legittimo il diniego dell’amministrazione e comporta il rigetto della domanda risarcitoria connessa.

Il Fatto

La società appellante, impresa del settore, era titolare in ambito comunale di un centinaio di impianti pubblicitari collocati su suolo privato. Dopo l’approvazione del regolamento comunale sulla pubblicità, essa ha presentato una serie di istanze per ricollocare i propri impianti su suolo pubblico, invocando la norma transitoria che consentiva la ricollocazione degli impianti non conformi entro un termine determinato.

Il Comune ha respinto tutte le istanze, ravvisando il contrasto con le norme regolamentari che vietano l’installazione sul suolo pubblico in assenza di gara. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello, dolendosi dell’erronea qualificazione delle istanze, della ritenuta necessità della procedura a evidenza pubblica e del rigetto della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, perché tutti incentrati sul titolo in base al quale le istanze sono state presentate. Il Collegio conferma la valutazione del primo giudice: le domande non contengono gli elementi richiesti dalla norma transitoria, ovvero la rinuncia alle autorizzazioni già ottenute e l’impegno a rimuovere gli impianti non conformi.

Non giova all’appellante sostenere che i provvedimenti di diniego abbiano qualificato le istanze come straordinarie: essi si limitano ad affermare che le domande vanno respinte comunque, sia come ordinarie sia come straordinarie, senza pronunciarsi sul punto. Né soccorrono la lettera richiamata dall’appellante, successiva alle domande e priva di riferimenti specifici alla rinuncia, e la circolare prodotta, ritenuta generica. Secondo il principio di vicinanza della prova, incombeva sulla parte, che le istanze aveva predisposto, dimostrarne il contenuto.

Nel merito, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 5 del 2013: in questa materia la gara pubblica è la regola e a tale principio si conforma il regolamento non impugnato. La deroga eventualmente contenuta nella norma transitoria, a prescindere dalla sua non certa legittimità, avrebbe dovuto essere espressa. Il fatto che il Comune non abbia bandito alcuna gara non dimostra nulla, perché l’amministrazione può attribuire gli spazi ma non è obbligata a procedere in tal senso.

Quanto all’asserita attribuzione senza gara di spazi ad altri operatori, non vi è prova, salvo la segnaletica di pubblica utilità; e in ogni caso non esiste un diritto a ottenere l’estensione in proprio favore di un eventuale abuso commesso a vantaggio di altri, come affermato da Cons. Stato sez. VI n. 1298 del 2013. La reiezione della domanda di annullamento travolge la domanda risarcitoria. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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