Trasparenza tariffaria: costo forfettario e modalità di calcolo (Cons. Stato n. 1463 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasparenza tariffaria, l’obbligo di pubblicare sul sito web l’indicazione del costo di attivazione e di disattivazione/recesso, corredato di una sintetica descrizione delle modalità di calcolo e degli elementi che lo compongono, va letto secondo la ratio di tutela del consumatore. Ove il costo sia determinato in misura fissa e omnicomprensiva, la modalità di calcolo coincide con la dichiarazione della natura forfettaria dell’importo, non essendo previsti meccanismi di determinazione progressiva né componenti suscettibili di incidere sulla quantificazione finale. Gli “elementi” richiesti dalla norma sono quelli che il consumatore deve considerare per determinare l’importo dovuto, non i costi interni d’impresa. Diversamente opinando, la disposizione imporrebbe la disclosure dei costi aziendali, estranei alla funzione di tutela e non richiesti dal dato normativo. Resta fermo che l’omesso collegamento alla pagina denominata “trasparenza tariffaria” integra violazione sostanziale, e che le offerte destinate alle PMI rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in quanto contratti per adesione.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’esito di verifiche svolte nel 2018 sul sito di un operatore di telecomunicazioni, contestava il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza informativa previsti dall’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’art. 4 della delibera n. 252/16/CONS. In particolare, nella home page non era presente un collegamento alla pagina denominata “trasparenza tariffaria”, ma solo un link “privacy e trasparenza” che rinviava a una sezione più ampia; le informazioni sulle offerte risultavano frammentate e incomplete, con carenze sui costi di attivazione e di disattivazione/recesso, privi della descrizione delle modalità di calcolo, e con omissioni riguardanti le offerte di rete fissa per le PMI.
Rigettata la proposta di impegni, l’Autorità irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 87.000. Il TAR Lazio respingeva integralmente il ricorso, ritenendo le violazioni sostanziali e non meramente formali, applicabile la disciplina anche alle offerte per le PMI e legittimo il rigetto degli impegni e la quantificazione della sanzione. Propone appello la società con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’onere di nomenclatura. L’art. 4, comma 1, della delibera prevede espressamente che gli operatori pubblichino, con apposito collegamento dalla home page, una pagina denominata “trasparenza tariffaria”. L’obbligo non è formale: risponde alla ratio di rendere immediatamente evidente e accessibile l’informazione mediante una denominazione chiara e uniforme per tutti gli operatori del settore. Né può invocarsi l’affidamento, trattandosi di precetto chiaro e dettagliato rivolto a un operatore professionale di grandi dimensioni. La contestazione sulla grafica, poi, risultava già contenuta nell’atto di contestazione.
Il secondo motivo è invece fondato nei termini che seguono. L’art. 4, comma 1, lett. c), della delibera impone di corredare l’indicazione dei costi con una sintetica descrizione delle modalità di calcolo e degli elementi che li compongono, con lo scopo di evitare che l’operatore dissimuli l’effettiva entità degli oneri mediante frammentazione in più voci o criteri poco chiari. Nel caso esaminato i costi erano determinati in misura fissa e omnicomprensiva ed espressamente qualificati come tali: l’utente era posto immediatamente a conoscenza dell’importo finale, senza necessità di ulteriori calcoli o parametri variabili.
In simile ipotesi la modalità di calcolo coincide con la dichiarazione della natura forfettaria del costo, né sussistono elementi componenti da indicare. Una lettura sistematica e teleologica della norma conferma che gli elementi rilevanti sono quelli che il consumatore deve considerare per determinare l’importo dovuto e non i costi interni che hanno condotto alla fissazione del forfait. L’informazione resa è dunque conforme alla finalità di trasparenza.
Il terzo motivo concerne le offerte per le PMI. Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e qualifica i contratti come per adesione: la trattativa riguarda la selezione quantitativa di servizi e opzioni entro condizioni tecniche ed economiche stabilite dall’operatore, come confermato dal modulo standard depositato, con rinvio alle condizioni generali e specifica sottoscrizione per accettazione. Anche l’argomento teleologico milita per l’applicabilità della disciplina, in ragione dell’asimmetria informativa che connota il rapporto con le PMI.
Infondati anche il quarto motivo, sull’avvio di una consultazione pubblica in materia di costi di recesso, e il quinto, sugli impegni e sulla misura della sanzione. Il rigetto degli impegni trova ragione assorbente nella mancata previsione di misure sulle omissioni informative relative alle PMI. La sanzione risulta prossima al minimo edittale e adeguatamente motivata; l’accoglimento del secondo motivo non ne comporta rideterminazione, restando ferme le ulteriori condotte illecite. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado a diversa motivazione.
Nota della Redazione
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