Contributo di costruzione dovuto da chi ha dichiarato la titolarità del bene (Cons. Stato n. 1686 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, è dovuto dal soggetto che abbia presentato l’istanza qualificandosi proprietario dell’immobile, quale autore dell’iniziativa edificatoria e compartecipante alla spesa pubblica per le opere di urbanizzazione. La natura di obbligazione propter rem non è invocabile per escludere la legittimazione passiva di chi, nell’istanza, abbia dichiarato la titolarità del bene, né rilevano i successivi passaggi di proprietà che l’amministrazione non era tenuta a collegare alla vicenda. È invece illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, l’ingiunzione che non esponga gli elementi concreti per ricondurre l’utilizzo dell’immobile alla destinazione commerciale anziché produttiva, né le ragioni della quantificazione, quanto all’esclusione del costo di costruzione e ai parametri della superficie netta o lorda. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, pur non incidendo direttamente sulla legittimità dell’atto vincolato, rileva quale concausa dell’incompletezza istruttoria.

Il Fatto

Il Comune di Padova ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento del contributo di costruzione per complessivi € 185.528,00, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in relazione al cambio di destinazione funzionale senza opere di un capannone, originariamente agricolo e utilizzato a deposito.

Gli destinatari impugnavano l’atto davanti al TAR Veneto, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1982 del 26 luglio 2024, compensando le spese. Proponevano quindi appello, deducendo sei motivi: la perdita della titolarità del bene fin dal 2013, l’insussistenza della destinazione commerciale, l’esonero dal costo di costruzione per attività produttiva, l’erronea parametrazione alla superficie lorda, la violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990 e l’omesso esame di una proposta di accordo pubblico-privato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il primo motivo. L’ingiunzione risulta emessa nei confronti di chi, nell’istanza del 2015, si era qualificato comproprietario al 50%, allegando dichiarazione sostitutiva richiamante il contratto di acquisto del 1987 e la procura speciale conferita al tecnico. Il contributo di costruzione è dovuto da chi intraprende l’iniziativa edificatoria, costituendo compartecipazione del privato alla spesa pubblica per le opere di urbanizzazione, secondo il richiamato precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 3020 del 2024.

Le censure sulla natura di obbligazione propter rem sono pertinenti al caso, ma non escludono la legittimazione di chi ha generato l’atto con le proprie dichiarazioni. I successivi passaggi di titolarità, anche ove rappresentati al Comune in altri procedimenti, non erano destinati a incidere sulla vicenda in esame.

La Corte accoglie invece i motivi secondo, terzo e quarto. Il provvedimento non espone in modo congruo e completo gli elementi concreti per cui l’uso a magazzino avrebbe dovuto ricondursi alla funzione commerciale e non a quella produttiva, né le ragioni della quantificazione delle somme, quanto all’esclusione del costo di costruzione per attività industriale e ai parametri della superficie netta rispetto a quella lorda.

Su questo piano rileva anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento: pur non incidente sulla legittimità dell’atto vincolato, essa ha contribuito all’incompletezza dell’istruttoria, sottraendo agli Uffici elementi utilmente rappresentabili.

È respinto l’ultimo motivo: non emerge alcun collegamento diretto tra l’oggetto del contendere e la proposta di accordo pubblico-privato, rientrante nei poteri di pianificazione urbanistica dell’amministrazione. L’appello è quindi accolto in parte, con riforma della sentenza e annullamento del provvedimento impugnato; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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