Ammissibile il ricorso collettivo contro il provvedimento generale sulle quote latte (Cons. Stato n. 4710 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso collettivo proposto da più produttori lattieri avverso il provvedimento generale di imputazione del prelievo supplementare e le connesse comunicazioni individuali, quando le censure investano un atto presupposto a valenza generale e astratta che detta una disciplina comune ai ricorrenti. L’art. 40 cod. proc. amm. non impone al ricorrente di allegare l’esito favorevole del ricalcolo, né di differenziare la propria posizione rispetto a quella degli altri destinatari. La legittimazione e l’interesse ad agire sussistono in capo a ciascun produttore, perché le determinazioni dell’amministrazione incidono direttamente sulla sua sfera giuridica. L’accertamento dell’ammissibilità del ricorso di primo grado comporta il rigetto dell’appello che contesti il solo profilo pregiudiziale.

Il Fatto

Più aziende agricole impugnavano davanti al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, le comunicazioni dell’organismo pagatore recanti l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e la contestuale imputazione del prelievo supplementare, unitamente alle note applicative del decreto-legge n. 51/2015. Il TAR declinava la competenza in favore del TAR Lazio, ravvisando negli atti impugnati valenza generale ed efficacia ultraregionale ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Riassunto il giudizio, il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso, disattendendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e ordinando all’amministrazione di rideterminarsi disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione. L’AGEA appellava lamentando esclusivamente l’erronea reiezione di quella eccezione. Le aziende resistenti eccepivano l’inammissibilità del gravame per genericità delle censure e ribadivano l’omogeneità delle posizioni fatte valere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalle appellate, e affronta direttamente il merito del motivo, ritenendolo infondato. La tesi dell’amministrazione muove da una premessa errata: l’impugnazione in primo grado non era limitata alla legittimità delle singole comunicazioni individuali né alla sola attribuzione del quantitativo di riferimento, ma investiva il provvedimento presupposto recante la disciplina generale comune a tutti i ricorrenti.

La Corte ricostruisce il meccanismo del prelievo supplementare: l’eccedenza produttiva non si determina sommando gli splafonamenti dei singoli produttori, ma confrontando la produzione nazionale accertata con la quota assegnata allo Stato membro, considerando che non tutta la quota è distribuita e non tutti i produttori la utilizzano. Su questa base le aziende contestavano l’imputazione di un importo asseritamente triplo rispetto all’effettivo esubero, ripartito su un numero limitato di produttori.

Così individuato l’oggetto delle doglianze, deve riconoscersi una sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, che contestavano le modalità di esecuzione delle imputazioni riferite alla medesima campagna lattiera. Lo svolgimento, in ipotesi errato, di tali calcoli riflette sull’intera platea dei produttori, ai quali non può negarsi la titolarità di un interesse al corretto svolgimento di operazioni che incidono sulle singole posizioni.

Non si verte, quindi, in un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, ma in determinazioni idonee a incidere concretamente e direttamente nella sfera giuridica di ciascuno. L’atto impugnato, pur a valenza generale, identifica contestualmente i soggetti destinatari delle operazioni, sicché l’allegazione del concreto interesse è ricavabile dalla sua stessa natura. La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui la parte privata non è tenuta a dimostrare quale sarebbe l’esito del ricalcolo e che questo le sarebbe favorevole, altrimenti si realizzerebbe una inversione dell’onere della prova (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10143 del 2024).

Con riferimento all’atto presupposto, la cui illegittimità travolgerebbe tutte le imputazioni individuali a valle, la contestazione è comune e non emergono situazioni di conflitto, nemmeno potenziale, tra le aziende ricorrenti. L’ammissibilità del ricorso di primo grado determina il rigetto dell’appello, limitato a tale specifico profilo, e consente di prescindere dallo scrutinio dei motivi assorbiti dal TAR, qui riproposti ma non sorretti da concreto interesse. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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