Impianti di telefonia sono opere di urbanizzazione primaria senza piano di lottizzazione (TAR Puglia n. 182 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per la telefonia mobile costituiscono opere di urbanizzazione primaria e, in quanto tali, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Esse sono sottratte alla disciplina del d.P.R. n. 380/2001 e soggette alla normativa speciale del d.lgs. n. 259/2003, che assimila tali impianti alle opere di urbanizzazione. La normativa eurounitaria e nazionale non ammette limiti ingiustificati all’installazione di impianti che soddisfano un interesse pubblico generale. È illegittima l’ordinanza comunale di annullamento in autotutela che subordini la realizzazione dell’impianto all’inserimento in un piano di lottizzazione, ponendo così una limitazione generalizzata alla localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. La trasformazione digitale costituisce obiettivo di interesse pubblico a carattere prioritario.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica ha impugnato l’ordinanza n. 24/2023 del 15.12.2023, con cui il Comune resistente ha annullato d’ufficio l’autorizzazione, formatasi per silentium, all’installazione di un impianto di telefonia multigestore sul proprio territorio.

Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato anche l’ordinanza n. 2/2024 del 16.2.2024 di demolizione e rimessa in pristino, adottata in relazione alla medesima opera. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha sostenuto l’incompatibilità urbanistica dell’intervento, richiamando la necessità di un piano di lottizzazione per l’area interessata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari. Quella relativa alla mancata notifica alla Regione è smentita dall’esame degli atti. Quanto alla pretesa omessa impugnazione della parte del provvedimento concernente le modalità procedurali del regolamento comunale, il Collegio ha osservato che nell’atto di autotutela non vi è traccia di alcuna contestazione sul punto.

Nel merito, il ricorso è stato accolto richiamando un indirizzo già espresso dal medesimo Tribunale (T.A.R. Puglia, Bari, sentt. n. 1085/2023, n. 1020/2023, n. 1048/2021). Le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica, sottratte al d.P.R. n. 380/2001 e assoggettate alla normativa speciale del d.lgs. n. 259/2003. La trasformazione digitale è qualificata come obiettivo di interesse pubblico prioritario.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 821/2023 e n. 2621/2023), il Collegio ha ribadito che la normativa non ammette limiti ingiustificati all’installazione di impianti che soddisfano un interesse pubblico generale e che ogni interdizione localizzativa deve rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico, senza trasformarsi in ostacolo alla copertura di rete, in un quadro di equo contemperamento tra interesse urbanistico e piena copertura del servizio.

Nel caso concreto, il Comune ha fondato l’annullamento in autotutela sulla necessità che l’opera si inserisse in un piano di lottizzazione, ponendo così un’illegittima limitazione alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del territorio, e ha ignorato che l’installazione non è assimilabile alle ordinarie costruzioni edilizie. Assorbiti il secondo e il terzo motivo, il Collegio ha ritenuto fondati anche i motivi aggiunti: l’ordinanza di demolizione è viziata per illegittimità derivata, in ragione dello stretto rapporto di pregiudizialità con l’atto di autotutela annullato.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento di entrambe le ordinanze e compensazione delle spese per la complessiva evoluzione procedimentale e processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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