Trasporto disabili socio-riabilitativo a carico delle ASL, nessun rinvio sine die (TAR Puglia n. 181 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 individua l’oggetto, i beneficiari, le destinazioni e la finalità del servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi e ne attribuisce l’erogazione alle aziende sanitarie locali competenti per territorio. L’obbligo dell’ASL di erogare il servizio prescinde dal profilo di imputazione dell’onere economico e dalla compartecipazione dei comuni alla spesa. Le norme statali di carattere generale richiamate dalla Regione non erodono la competenza specifica attribuita dalla fonte regionale, in applicazione dei principi di specialità e di competenza. È illegittima la proroga sine die realizzata mediante rinvio a tavoli tecnici e a future indicazioni regionali sulle fonti di finanziamento.

Il Fatto

Le ricorrenti, nella qualità di amministratrici di sostegno di persone diversamente abili, hanno impugnato il provvedimento con cui l’ASL di Foggia ha rigettato l’istanza di attivazione ed erogazione del servizio di trasporto da e verso un centro diurno socio-riabilitativo convenzionato. L’istanza era fondata sull’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010. L’Amministrazione aveva differito l’erogazione all’esito di un tavolo di lavoro, in attesa di indicazioni regionali su finanziamenti ed enti partecipanti.

Le ricorrenti hanno chiesto anche la condanna dell’ASL a erogare senza indugio il servizio, direttamente o per il tramite di terzi, e l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso agli atti. La Regione Puglia ha eccepito il difetto di rappresentanza delle ricorrenti e il difetto di interesse per attualità, sostenendo che il trasporto sarebbe stato garantito dal centro. Il Ministero della salute ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero: il provvedimento impugnato richiama una nota del Ministero che integra il percorso motivazionale dell’atto adottato dall’ASL. Respinta anche l’eccezione sul difetto di rappresentanza, perché i decreti di nomina e le autorizzazioni del giudice tutelare risultano depositati e le ricorrenti erano dotate di legittimazione processuale al momento del conferimento della procura.

Quanto al difetto di interesse, il Tribunale rileva che le ricorrenti hanno dedotto di aver ricevuto comunicazione dell’indisponibilità del centro a proseguire il servizio, attività in perdita e non obbligatoria. In ogni caso, l’interesse ad agire prescinde dalla possibilità di ottenere aliunde il trasporto e si radica nella pretesa di conseguire il bene della vita rappresentato dal servizio di mobilità.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio dà continuità alle proprie precedenti pronunce e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2022, secondo cui l’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 afferma chiaramente che il servizio per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici o convenzionati «viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio». Ricorrono tutti i presupposti, sicché l’ASL deve provvedere all’erogazione, a prescindere dall’imputazione dell’onere economico.

Inconferente è il richiamo all’art. 26, comma 2, della l. n. 104/1992, norma di legge quadro che non intacca la competenza regionale specifica. Lo stesso vale per l’art. 19 della l. n. 328/2000 e per l’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000, che confermano il raccordo funzionale con gli organi regionali senza erodere competenze specificamente attribuite. Quanto all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, la norma è del tutto inconferente. La tutela della salute è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., per cui non sussiste il prospettato dubbio di costituzionalità.

L’azione dell’ASL va stigmatizzata perché realizza una proroga sine die mediante rinvio incerto a esiti di gruppi di lavoro non precisati. Il provvedimento è annullato. La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata rilasciata la documentazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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