Obbligo di concludere il procedimento sanzionatorio sui beni culturali (TAR Lombardia n. 1043 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione dei beni culturali avvia d’ufficio il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 160 del d.lgs. n. 42/2004 fa sorgere in capo alla stessa l’obbligo di concluderlo con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Decorso il termine di conclusione, si forma il silenzio-inadempimento e il privato può agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. Non sussiste, invece, alcun obbligo di provvedere su istanze di sanatoria relative a opere già eseguite: gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004 disciplinano il procedimento autorizzatorio ordinario, riferito a opere non ancora realizzate, e l’art. 160 non prevede, per i beni culturali, un accertamento di compatibilità, a differenza di quanto vale per i vincoli paesaggistici.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile gravato da vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, otteneva nel 2021 l’autorizzazione per alcune opere e nel 2022 presentava nuova istanza per ulteriori interventi nel giardino. A seguito di sopralluoghi, la Soprintendenza contestava l’esecuzione di opere in assenza e in difformità di autorizzazione.
Con comunicazione del 27.12.2023 l’amministrazione avviava il procedimento sanzionatorio ex art. 160, fissando in 180 giorni il termine di conclusione. Il ricorrente presentava poi istanza di accertamento di compatibilità e autorizzazione in sanatoria, seguita da diffida. A fronte dell’inerzia, agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e di riscontrare le istanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento comunque avviato. Per i procedimenti ad avvio ufficioso, richiamando il precedente del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 8170 del 2016, il Tribunale precisa che l’obbligo di provvedere sorge nel momento in cui l’amministrazione ritiene di dover procedere, comunicando l’avvio ai diretti o potenziali interessati.
Nel caso concreto è la stessa Soprintendenza ad aver avviato il procedimento sanzionatorio con la comunicazione del 27.12.2023, indicando il termine di 180 giorni fissato dal DPCM n. 231/2010. Sussiste dunque l’obbligo di concluderlo con provvedimento espresso. Essendo decorso il termine, scaduto il 24 giugno 2024, si è formato il silenzio-inadempimento.
Di segno opposto la sorte della domanda relativa all’istanza del 9.4.2024 e alla diffida del 3.7.2024. Gli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004 disciplinano il procedimento autorizzatorio ordinario, riferito a opere non ancora realizzate, e nulla prevedono in ordine alle autorizzazioni postume di opere già eseguite in assenza di titolo. Tali norme non possono quindi fondare un obbligo di provvedere su istanze di sanatoria.
Neppure l’art. 160 consente, per i beni culturali, la sanatoria mediante accertamento di compatibilità: ciò è previsto solo per i beni gravati da vincoli paesaggistici. Le istanze sono pertanto dirette a sollecitare un potere di cui l’amministrazione è priva, con la conseguenza che su di esse non è sorto alcun obbligo di provvedere. Il ricorso è quindi accolto quanto all’accertamento dell’obbligo di conclusione del procedimento sanzionatorio e rigettato nel resto, con ordine di provvedere entro trenta giorni e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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