Silenzio assenso su SCIA telefonia con termine perentorio novanta giorni (TAR Lazio n. 206 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, l’amministrazione non abbia comunicato un provvedimento di diniego, un parere negativo dell’organismo competente ai controlli o un dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Il silenzio assenso si forma per il solo decorso del termine, con la conseguenza che il provvedimento di diniego adottato successivamente è illegittimo e va annullato. L’amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere di allegare e dimostrare l’incompletezza della domanda o la sussistenza di ragioni ostative alla formazione dell’assenso tacito. Resta ferma la verifica della inconfigurabilità giuridica della domanda, che esclude la formazione del silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 2 febbraio 2022 un’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel territorio di un comune della provincia di Latina. Con atto del 7 luglio 2022 il competente ufficio comunale ha comunicato il diniego, fondandolo sull’asserita carenza dei presupposti oggettivi di legge per la realizzazione dell’opera.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, come novellato dal d.lgs. n. 207/2021, con conseguente formazione del silenzio assenso, oltre all’eccesso di potere sotto diverse manifestazioni sintomatiche. La provincia si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; le altre parti intimate sono rimaste contumaci. Con ordinanza collegiale del 15 dicembre 2022 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando consistenti profili di fumus sul superamento del termine perentorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 nella versione applicabile ratione temporis. La norma prevede che le istanze di autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica si intendano accolte se, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, né sia espresso un dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Il dato temporale è decisivo. Dagli atti risulta che l’istanza è stata presentata il 2 febbraio 2022 e che il diniego impugnato è stato adottato il 7 luglio 2022, a distanza di 155 giorni dalla domanda. Alla data del provvedimento, dunque, sull’istanza si era già formato l’assenso tacito per decorso del termine perentorio di novanta giorni.

Il Collegio valorizza la mancata costituzione del comune. L’amministrazione non ha allegato, prima ancora che dimostrato, che la domanda fosse incompleta, che sussistessero altre ragioni ostative previste dalla legge alla formazione del silenzio assenso, ovvero che ricorresse un’ipotesi di inconfigurabilità giuridica della domanda, richiamando sul punto Cons. Stato, sent. n. 5746/2022. L’onere di allegazione e prova gravava sull’amministrazione, che è rimasta inerte.

Accolto il primo motivo, il Collegio dichiara superflua l’analisi delle ulteriori doglianze. Sulle spese, la soccombenza segue l’esito del giudizio: le spese sostenute dalla società ricorrente sono poste a carico del comune, parte integralmente soccombente, mentre nei rapporti con la provincia sono compensate, non avendo l’attrice svolto alcuna domanda nei suoi confronti, essendo il ricorso notificato a mero scopo di notizia. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna del comune alla refusione delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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