Estinzione del reato non equivale a riabilitazione nel giudizio di cittadinanza (Cons. Stato n. 3118 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La estinzione del reato ex artt. 445 e 460 cod. proc. pen. non è equipollente alla riabilitazione, che ha carattere generale e presuppone una valutazione complessiva e positiva della condotta del condannato secondo gli artt. 178 e ss. cod. pen.. La cessazione degli effetti penali della condanna non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente il fatto storico in sede amministrativa, quale elemento rilevante per il giudizio di integrazione e di affidabilità del richiedente la cittadinanza. Solo una condanna non estinta può fondare il diniego è assunto infondato: in materia l’Amministrazione svolge una valutazione ampia e discrezionale, comprensiva di profili di prevenzione e pericolosità sociale. Tale apprezzamento è sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego si fondava su un precedente penale: una condanna ex art. 444 cod. proc. pen. per un fatto risalente, con pena sospesa condizionalmente. Da tale episodio l’Amministrazione ha tratto elementi di carente assimilazione dei valori della civile convivenza e di inadeguata integrazione sociale.
L’interessato ha dedotto che il reato doveva ritenersi estinto per intervenuta declaratoria ex artt. 445 e 676 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell’istanza di riabilitazione proposta innanzi al Tribunale di sorveglianza. Ha sostenuto l’impossibilità di valorizzare una condanna estinta e, in subordine, l’equipollenza tra estinzione e riabilitazione, richiamando il proprio radicamento familiare, lavorativo e sociale. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13104/2024, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento.
La Motivazione della Corte
L’appello è infondato. Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’errore temporale imputato al primo giudice nella collocazione del fatto di reato. Secondo il Collegio, tale errore non incide sulla valutazione di merito né altera la base istruttoria del diniego: resta ferma la considerazione della gravità e della significatività del fatto ai fini del giudizio di affidabilità dello straniero.
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra estinzione del reato e riabilitazione. Il Consiglio ribadisce l’orientamento della Sezione: la riabilitazione, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. pen., ha carattere generale e presuppone una valutazione complessiva e positiva della condotta del condannato; l’estinzione ex artt. 445 e 460 cod. proc. pen. ha invece natura speciale e premiale, connessa all’adesione a riti alternativi, e comporta la cessazione degli effetti penali previa pronuncia del giudice dell’esecuzione. Le censure volte a sostenere l’equiparazione non sono pertanto condivisibili.
La cessazione degli effetti penali non preclude all’Amministrazione di valutare il fatto storico in sede amministrativa, quale elemento rilevante per il giudizio di integrazione civile e di affidabilità. Si tratta di valutazioni autonome e distinte rispetto all’accertamento della responsabilità penale. È pertanto infondato l’assunto secondo cui solo una condanna non estinta potrebbe fondare il diniego: in materia l’Amministrazione è chiamata a una valutazione ampia e discrezionale, che considera anche profili di prevenzione e di pericolosità sociale, mediante un apprezzamento complessivo della personalità e della condotta di vita del richiedente.
Nel caso concreto il Ministero ha legittimamente valorizzato il disvalore del reato di rapina e lesioni, ancorché risalente, ritenendolo per gravità e concludenza idoneo a sorreggere il giudizio negativo. Tale valutazione discrezionale è sindacabile nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. In assenza di vizi istruttori o di manifeste incongruenze, la decisione del primo giudice va confermata, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p. – Riabilitazione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 460 c.p.p. – Requisiti del decreto di condanna
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze