Ottemperanza a decreto ingiuntivo e penalità di mora per obbligazioni pecuniarie (TAR Calabria n. 1526 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La relativa misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo del 21 maggio 2018 il Tribunale di Crotone ha intimato al Comune di Verzino il pagamento, in favore della società ricorrente e per essa della banca cessionaria, di una somma complessiva di € 26.581,94, oltre interessi e spese della fase monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato nel gennaio 2020.
Non ottenuta l’esecuzione, il creditore ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo posto a fondamento della pretesa è una decisione giurisdizionale passata in giudicato e che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avervi dato esecuzione. L’onere probatorio sull’adempimento grava infatti sull’ente intimato, che è rimasto inerte anche nel processo.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con declaratoria dell’obbligo di ottemperanza integrale, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dal precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e si raccorda alla novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.
Non emergendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ne sottolinea il carattere sanzionatorio, che giustifica l’aggiunta agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella stessa condanna. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Strongoli, con facoltà di delega, e pone a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso, da liquidarsi con separato decreto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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