Fusione per incorporazione e subentro vietato nella domanda di contributo agricolo (TAR Toscana n. 1753 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici, la controversia sulla decadenza dalla domanda di ammissione, disposta prima dell’assegnazione del beneficio e quindi in presenza di un mero interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost.. La fusione per incorporazione non integra una vicenda meramente evolutivo-modificativa del soggetto, ma produce l’estinzione della società incorporata e la contestuale successione universale dell’incorporante in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ. e dell’art. 2495, comma 2, cod. civ.. Ne consegue che, ove la lex specialis vieti il subentro nella conduzione dei beni oggetto di contribuzione prima dell’erogazione dell’anticipo, l’incorporazione realizza il subentro vietato e legittima la decadenza dalla domanda.
Il Fatto
ARTEA approvava con decreto n. 41 del 2023 il bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2023-2024. Una società agricola risultava collocata al posto n. 34 della graduatoria approvata con decreto n. 97 del 2023, con un contributo indicato in euro 86.259,70. L’inserimento in elenco non attribuiva alcun diritto al finanziamento, essendo le verifiche istruttorie demandate alla fase successiva.
Nel gennaio 2024 la società veniva incorporata, mediante fusione, in altra società agricola, prima dell’erogazione dell’anticipo. ARTEA avviava il contraddittorio e dichiarava la decadenza dalla domanda di sostegno, ritenendo integrata la violazione dell’art. 25 del bando, che consente il subentro nella conduzione dei vigneti solo successivamente all’erogazione dell’aiuto a titolo di anticipo. La società incorporante impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione. Richiamando un consolidato orientamento, rileva che il richiedente un contributo pubblico è titolare di un interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione; solo dopo l’ammissione sorge un diritto soggettivo all’erogazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le controversie sugli obblighi di condotta e rendicontazione. Nel caso concreto il contributo non era stato assegnato: la società era stata dichiarata solo astrattamente ammissibile, sub condicione dell’esito dell’istruttoria. La giurisdizione spetta dunque al giudice amministrativo.
Nel merito, la questione riguarda la qualificazione della fusione per incorporazione: se essa dia luogo a estinzione dell’incorporata e successione dell’incorporante, come sostiene l’Amministrazione, ovvero a mera prosecuzione del medesimo soggetto, come assume la ricorrente. Il Collegio muove dall’art. 2504-bis cod. civ., che impone all’incorporante di assumere i diritti e gli obblighi delle società partecipanti proseguendo in tutti i rapporti, e dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., che presuppone l’estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese.
Il Tribunale passa in rassegna i due orientamenti. La tesi evolutivo-modificativa si fonda sulla modifica testuale introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 e trova riscontro in Corte cost. n. 143 del 2019, in Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2019 e in Cass. Sez. Un. n. 19698 del 2010. Tale indirizzo è stato però superato da Cass. Sez. Un. n. 21970 del 2021, che ha affermato l’effetto estintivo della fusione con contestuale successione universale dell’incorporante.
Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione, giudicandola più coerente con il dato normativo e sistematico. Appare contraddittoria l’idea di un soggetto che prosegua la propria esistenza in modo “diluito” nell’incorporante pur essendo privo di rapporti giuridici e di personalità giuridica dopo la cancellazione. Applicando l’art. 2504-bis cod. civ., la gestione dei vigneti è transitata in capo a un soggetto obiettivamente diverso, con conseguente integrazione del subentro vietato dall’art. 25 del bando.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della considerevole complessità della questione giuridica.
Nota della Redazione
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