Impianto fotovoltaico e opere di connessione vanno autorizzati con procedimento unico (TAR Emilia-Romagna n. 554 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione sono soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003, con procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. La procedura abilitativa semplificata non è accessibile quando manca la disponibilità delle aree destinate alle opere di connessione, poiché in tal caso si impone il ricorso all’autorizzazione unica comprensiva dell’impianto e della rete. L’eventuale autorizzazione del solo impianto disgiunta da quella delle opere di connessione è illogica e inutile, restando impossibile immettere in rete l’energia prodotta. Il ricorso avverso il diniego comunale che abbia fatto proprie, per motivazione per relationem, le determinazioni regionali non impugnate è inammissibile per tardività, individuandosi nell’atto regionale il primo provvedimento concretamente lesivo.
Il Fatto
La società ricorrente avviava nel marzo 2023 una procedura abilitativa semplificata presso il Comune per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, assumendo l’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021. Parallelamente richiedeva ad ARPAE l’autorizzazione delle sole opere di connessione, istanza dichiarata improcedibile per difetto di disponibilità delle aree interessate.
A fronte del silenzio del Comune sulla convocazione della conferenza di servizi, la società diffidava l’amministrazione. Con nota dell’8 febbraio 2024 il Comune comunicava che il procedimento esulava dalle proprie competenze e invitava la società a formalizzare un’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Il ricorso ha impugnato tale atto, articolando censure di violazione della normativa regionale e dei principi sul termine del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Le note con cui ARPAE ha negato l’autorizzazione delle opere di connessione, confermate in sede di riesame, non sono state impugnate. In esse si chiarisce che l’impianto e le opere connesse devono essere autorizzati nel medesimo procedimento e che, in mancanza di disponibilità delle aree, occorre l’autorizzazione unica.
Il provvedimento comunale impugnato richiama per motivazione per relationem le determinazioni regionali. L’atto lesivo della posizione soggettiva va quindi individuato nella determinazione di ARPAE, non nel successivo atto comunale. Da qui la tardività del ricorso.
La tesi dell’autonomia tra procedimento relativo all’impianto e quello relativo alle opere di connessione non è condivisibile. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 assoggetta a autorizzazione unica tanto la costruzione e l’esercizio degli impianti quanto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili; il comma 4 impone un procedimento unico con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate. L’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011 conferma che la semplificazione opera per i progetti ricadenti nelle aree idonee, ma non supera il vincolo dell’unicità procedimentale.
La separazione dei procedimenti condurrebbe a un risultato illogico: si autorizzerebbe un impianto che non potrebbe essere connesso alla rete per difetto dell’autorizzazione delle opere di connessione. Quanto alla L.R. Emilia-Romagna n. 8/2023, la stessa non è applicabile ratione temporis, essendo le istanze anteriori all’entrata in vigore; la norma transitoria dell’art. 10 consentiva una nuova istanza che la società non ha presentato. In ogni caso la novella non incide sul rapporto tra impianto e opere di connessione e conferma l’esclusione della semplificazione in assenza di disponibilità delle aree.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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