Nessun incentivo per l’idroelettrico che usa solo il deflusso minimo vitale (Cons. Stato n. 5979 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impianto idroelettrico che utilizza esclusivamente il deflusso minimo vitale rilasciato da un invaso non è qualificabile come impianto ad acqua fluente. La provenienza del flusso da una diga ne impone la classificazione nella stessa tipologia dell’impianto che ne condiziona l’esercizio, secondo le declaratorie UNIPEDE richiamate dalla disciplina di settore. Le norme che attribuiscono incentivi sono di stretta interpretazione e non ammettono estensione analogica a fattispecie rette da decreti ministeriali non richiamati. La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 resta irrilevante quando il provvedimento ha carattere vincolato.
Il Fatto
La società appellante chiedeva al G.S.E. il riconoscimento degli incentivi per l’energia prodotta da un impianto idroelettrico ubicato in un Comune del Veneto, rappresentando che l’opera non era “a serbatoio” ma presentava le caratteristiche degli impianti ad acqua fluente, perché sfruttava ai fini idroelettrici il deflusso minimo vitale. Dopo il preavviso di rigetto e le controdeduzioni della società, il Gestore accoglieva l’istanza qualificando però l’impianto ad accumulo.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 111/2024 respingeva il ricorso, ritenendo applicabile il d.m. 6 luglio 2012 e non il successivo d.m. 4 luglio 2019, ed escludendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La società proponeva appello con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la qualificazione dell’impianto, invocando le F.A.Q. del Gestore, le declaratorie UNIPEDE ed EUROELECTRIC e sostenendo che l’art. 22, comma 2, d.m. 4 luglio 2019 avrebbe natura ricognitiva e non innovativa. La Sezione ritiene il motivo infondato: il tenore letterale della disposizione è chiaro nel riferirsi agli impianti che hanno ricevuto gli incentivi del decreto 23 giugno 2016, e se il legislatore avesse voluto includere anche quelli erogati in forza del d.m. 6 luglio 2012 lo avrebbe detto espressamente.
Il Collegio ribadisce che le norme attributive di incentivi vanno interpretate in senso stretto, come imposto dal diritto unionale e dall’ordinamento interno. L’impianto ad acqua fluente si caratterizza per l’utilizzo della portata di volta in volta presente, che non garantisce un flusso costante e non consente la programmabilità della produzione. La circostanza che l’invaso rilasci costantemente il deflusso minimo vitale non muta la qualificazione, perché la provenienza del flusso dalla diga ne implica la fisiologica continuità.
Sul punto la Sezione richiama la propria sentenza n. 5098/2023, secondo cui un impianto che sfrutta il deflusso minimo vitale va classificato nella stessa tipologia dell’impianto che ne condiziona l’esercizio, e nessun corso d’acqua naturale presenta portata costante. La disciplina ratione temporis vigente è il d.m. 6 luglio 2012, che rinvia alla terminologia UNIPEDE. La lettura della concessione di derivazione e del disciplinare rende superflua ogni istruttoria sul punto.
Il secondo motivo, relativo all’art. 10-bis l. n. 241/1990, è dichiarato irrilevante: il provvedimento impugnato ha carattere vincolato e l’epoca dell’atto non consente di applicare ratione temporis l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, che ha novellato l’art. 21-octies l. n. 241/1990. L’appello è quindi respinto, con condanna della società appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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