Risarcimento per illegittima decadenza dagli incentivi e divieto di bis in idem (Cons. Stato n. 5984 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo è inammissibile quando coincida, per parti, petitum e causa petendi, con altra domanda risarcitoria già respinta con sentenza passata in giudicato, in quanto viola il divieto del ne bis in idem. L’evento dannoso coincide con la lesione della situazione sostanziale protetta e si verifica al momento dell’adozione (o della conoscenza) del provvedimento lesivo; le conseguenze dannose possono prodursi anche in un momento successivo e restare risarcibili, ma ciò non consente di azionare una seconda volta la stessa lesione. La distinzione tra fasi della vicenda non muta l’identità dell’illecito già dedotto e deciso. La riqualificazione della domanda, da infondata in inammissibile, consegue alla sola verifica dell’identità del rapporto sostanziale già giudicato.
Il Fatto
Una società agricola, titolare di un impianto di produzione di energia da biogas ammesso agli incentivi, subiva la decadenza dagli incentivi disposta dal Gestore dei servizi energetici per asserita difformità delle biomasse utilizzate rispetto al progetto autorizzato, con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
Con una prima sentenza il TAR accoglieva le domande demolitorie e respingeva quella risarcitoria, ritenendola sfornita di allegazioni rigorose sul pregiudizio. Formatosi il giudicato, la società riproponeva la domanda risarcitoria in un nuovo giudizio, che il TAR respingeva nel merito per assenza di colpa e di nesso di causalità. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione preliminare del Gestore, già sollevata in primo grado e ivi rimasta assorbita, e dichiara l’appello inammissibile per violazione del divieto di bis in idem. Il TAR aveva già respinto la domanda risarcitoria con sentenza passata in giudicato, resa nel giudizio introdotto dalla società.
La Corte ricostruisce analiticamente i diversi atti con cui, nel precedente giudizio, la società aveva chiesto l’annullamento degli atti di decadenza e di restituzione e il risarcimento del danno derivante dalla loro illegittimità. Il risarcimento assume carattere rimediale e costituisce strumento di tutela esperibile davanti al giudice naturale della legittimità dell’azione amministrativa, in via cumulativa o alternativa rispetto all’annullamento, dovendosi distinguere l’evento dannoso — la lesione della situazione sostanziale protetta — dalle conseguenze dannose, che possono prodursi in un secondo momento ed essere quantificate anche in corso di causa.
Nel caso concreto, i pregiudizi azionati conseguono tutti alla lesione dell’interesse legittimo al conseguimento e al mantenimento degli incentivi derivante dagli atti di decadenza e di conferma. La dedotta distinzione tra una prima e una seconda fase della vicenda non regge: anche i danni derivanti dallo spegnimento dell’impianto sono conseguenze dannose (astrattamente risarcibili) degli atti già censurati nel primo giudizio. Essi rientrano dunque nella stessa causa petendi.
La domanda risarcitoria proposta nel nuovo giudizio coincide pertanto con quella già respinta, per parti, petitum e causa petendi. Il ricorso di primo grado va quindi dichiarato non già infondato, bensì inammissibile, e per l’effetto inammissibile è lo stesso appello. La sentenza impugnata è riformata in tal senso. La particolare novità della questione dirimente giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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