Reddito minimo e permesso soggiorno: regolarizzazione fiscale tardiva non sana carenza requisiti (TAR Lombardia n. 1318 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale e alla sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. La relativa carenza assume rilievo ostativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e non può essere superata da una regolarizzazione fiscale a posteriori, che tende strumentalmente a porre lo straniero in condizione di ottenere il titolo pur in assenza dei requisiti di legge. Le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, oltre a essere tardive rispetto alla notifica del provvedimento, non sono attendibili se il loro contenuto è smentito dalle risultanze dell’estratto conto I.N.P.S., che non indica alcun versamento contributivo per gli anni considerati. Il preavviso di rigetto risulta ritualmente comunicato quando l’Amministrazione dimostri la notificazione a mani, assistita da fede privilegiata quanto alla firma apposta dal destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, presente in Italia da lungo tempo, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo. La Questura ha respinto l’istanza, poi integrata con rinuncia al permesso di lungo periodo e sostituita dalla richiesta di un permesso ordinario per lavoro autonomo, sul presupposto che il richiedente non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi dal 2014 in poi e fosse quindi privo delle risorse economiche necessarie al sostentamento.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, e la violazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 286 del 1998, sostenendo di aver sempre svolto attività di ristorazione con reddito superiore al minimo di legge. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è pervenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 4 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Sulla prima censura il Collegio rileva che la documentazione dell’Amministrazione dimostra la notificazione a mani, in data 5 dicembre 2018, di una comunicazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, nella quale si evidenziava l’assenza di dichiarazioni dei redditi a nome del ricorrente e la conseguente carenza delle risorse economiche. La doglianza è quindi infondata in fatto. La tesi della consegna del preavviso solo al respingimento alla frontiera è smentita dalla ricevuta firmata, assistita da fede privilegiata, e dalla circostanza che il ricorrente si trovava in Italia alla data di redazione del ricorso.
Sulla seconda censura il Tribunale osserva che il ricorrente non ha conseguito redditi sufficienti al proprio sostentamento dal 2012 al 2018. Le dichiarazioni relative agli anni 2015, 2016 e 2017, pur riportanti entrate superiori alla soglia dell’assegno sociale, sono tardive rispetto alla notifica del provvedimento e non attendibili, perché smentite dall’estratto conto I.N.P.S., che non indica alcun versamento contributivo per quegli anni.
Il Collegio esclude che la carenza reddituale abbia natura transitoria o dipenda da un evento eccezionale, posto che dal 2013 il ricorrente non ha mai percepito un reddito adeguato, regolarmente dichiarato e lecito, almeno pari all’importo dell’assegno sociale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa conforme (Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2399; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 luglio 2023, n. 1889; II, 2 novembre 2022, n. 2431), il Tribunale qualifica il reddito minimo come requisito non eludibile.
La carenza assume rilievo ostativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e non può essere superata da una regolarizzazione fiscale a posteriori, che tende strumentalmente a consentire il rilascio del titolo in assenza dei requisiti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità e della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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