Impianto soil-washing non è sito di smaltimento finale: legittima l’autorizzazione (TAR Campania n. 3764 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di localizzare nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti nell’area flegrea, posto dall’art. 3 del D.L. n. 61/2007 convertito dalla legge n. 87/2007 nella formulazione vigente ratione temporis, non si estende agli impianti di trattamento e recupero di residui da pulizia stradale con tecnologia soil-washing, che non ospitano la fase di smaltimento finale. Le norme di divieto sono speciali, di carattere limitativo e, come tali, non suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica. Il principio di precauzione non legittima l’estensione del senso delle disposizioni vigenti fino a ricomprendervi attività non significativamente pregiudizievoli allo stato delle conoscenze disponibili, né autorizza il divieto di ogni attività che in via di mera ipotesi si assuma foriera di rischi. Il Comune conserva legittimazione e interesse a ricorrere per la sola vicinitas, senza necessità di prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto.
Il Fatto
La Regione Campania, all’esito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241/1990 e dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, ha autorizzato una società alla realizzazione e gestione, in zona ASI del territorio comunale, di un impianto di trattamento e recupero di residui da pulizia stradale e altri rifiuti non pericolosi con tecnologia soil-washing, oltre alle emissioni in atmosfera. La decisione si è formata sulle posizioni prevalenti favorevoli, con il parere non favorevole del Comune interessato.
Il Comune ha impugnato il decreto dirigenziale e il verbale conclusivo della conferenza, contestando la scelta localizzativa in un’area già segnata da criticità ambientali e dalla presenza di altri impianti. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’ente locale. Il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 414 dell’8.3.2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione. Il Comune è titolare dell’interesse ad agire in virtù del criterio della vicinitas e in quanto ente territoriale esponenziale della comunità di riferimento. Non è richiesta la prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto: basta la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3263/2004.
Nel merito il ricorso è infondato. La disposizione invocata vieta la localizzazione di ulteriori siti di smaltimento “finale” di rifiuti, mentre la novella dell’art. 1, comma 841, della legge n. 234/2021, che estende il divieto ai siti di trattamento, opera solo dal 1° gennaio 2022 e non è applicabile ratione temporis. L’impianto in questione non rientra nella tipologia vietata: la relazione tecnica dimostra che il servizio consiste nel lavaggio dei rifiuti da spazzamento con recupero del materiale in materie prime secondarie e che la frazione residua non viene smaltita nel sito. Poiché trattamento, recupero e smaltimento sono categorie distinte, l’accoglimento della tesi comunale estenderebbe il divieto a ipotesi diverse, delle quali non è stata allegata la nocività.
Nessun contrasto sussiste con il piano regionale dei rifiuti approvato con D.G.R.C. n. 685/2016, che tra gli obiettivi annovera la promozione del recupero dei rifiuti da spazzamento stradale mediante la realizzazione di impianti idonei sul territorio regionale. Il processo di trattamento, inoltre, non prevede attività di combustione.
Non ha pregio il dedotto difetto di motivazione: il verbale della conferenza di servizi mostra che i profili di criticità ambientale sono stati vagliati e che le perplessità comunali sono state esaminate in sede di esclusione dalla VAS, scelta non specificamente contestata. Quanto al principio di precauzione, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8098/2023, Sez. V, n. 6250/2013 e C.G.A.R.S. n. 581/2015: la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni puramente ipotetiche, ma richiede la probabilità di un danno reale. Il Comune non ha assolto a tale onere, dolendosi della concentrazione di impianti con caratteristiche differenti da quello autorizzato.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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