L’ottemperanza al giudicato e l’onere di provare l’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 2946 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve all’onere probatorio ex art. 2697 c.c. dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto mediante il titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, unitamente a un conteggio analitico di quanto dovuto. Spetta invece all’amministrazione intimata, che intenda opporre l’estinzione del diritto, provare l’integrale adempimento delle statuizioni giudiziali. L’inerzia dell’ente, non costituitosi in giudizio, lascia pertanto non assolto l’onere di dimostrare i fatti estintivi, con conseguente accoglimento della domanda di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto a due dipendenti comunali, inquadrati nella categoria B-1, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa in misura pari a una annualità di differenze retributive rispetto all’ipotesi di trasformazione del rapporto da part-time a full-time. Il Comune era stato condannato anche alla rifusione delle spese, distratte in favore del difensore, che agisce in proprio.
Notificata la sentenza e decorso inutilmente il termine senza impugnazione, il titolo è divenuto definitivo. Non essendo intervenuto alcun adempimento spontaneo, i lavoratori hanno promosso ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’ente al pagamento e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non è emerso alcun adempimento esatto e integrale da parte dell’ente.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché i ricorrenti hanno documentato il fatto costitutivo ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. e prodotto un conteggio analitico del dovuto, spettava al Comune dimostrare l’estinzione del diritto per avvenuto pagamento.
L’amministrazione, rimasta contumace, non ha assolto a tale onere. Ne deriva che, a fronte della prova del credito offerta dai lavoratori, l’estinzione dello stesso resta indimostrata. Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Il Collegio ha ordinato al Comune di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso altro Comune, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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