Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e onere di allegazione del danno (TAR Lombardia n. 1651 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati, tanto ad opera dell’amministrazione quanto per spontaneo adempimento del destinatario, determina la carenza di interesse alla pronuncia di annullamento e la conseguente improcedibilità della domanda, essendo i provvedimenti privi di attuale lesività. Permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ma la relativa domanda è soggetta all’onere di allegazione e prova del pregiudizio subito. La domanda risarcitoria formulata in termini del tutto generici, senza alcuna allegazione del danno e non coltivata nel corso del processo, va respinta per carenza di prova di uno degli elementi costitutivi del fatto illecito, senza necessità di attendere l’accertamento pregiudiziale sulla natura pubblica o privata del bene.

Il Fatto

La ricorrente, conduttrice di un’area nel Comune di Alta Valle Intelvi, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ordinato la rimozione degli ostacoli al transito sulla strada agro-silvo-pastorale n. 101. La ricorrente ha dedotto che si tratta di una porzione di mulattiera ricompresa in area di proprietà privata, sulla quale massi e divieti erano stati apposti per impedire il disordinato traffico veicolare. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza n. 56/2020, adottata dopo l’esecuzione d’ufficio della prima.

I motivi di ricorso hanno riguardato l’incompetenza del dirigente in luogo del Sindaco, l’assenza di titolo del responsabile di posizione organizzativa e l’assenza di diritto di proprietà o di titolo in capo al Comune. La domanda cautelare è stata respinta, con rilievo che l’accertamento sulla natura del passaggio spetta al giudice ordinario. La causa è stata trattenuta in decisione dopo la rinuncia al mandato dei difensori della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune. L’eccezione è fondata: entrambi i provvedimenti impugnati hanno avuto esecuzione, uno di ufficio e l’altro per spontaneo adempimento, circostanza pacifica ai sensi dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. I provvedimenti hanno quindi integralmente esaurito i loro effetti e sono attualmente privi di lesività.

La questione sostanziale sottesa — natura pubblica o privata della strada — è stata nelle more sottoposta al giudice ordinario, pacificamente fornito di giurisdizione in materia di accertamento del diritto di proprietà. Ne consegue che la ricorrente non ha più interesse all’annullamento.

Permane invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, avendo la ricorrente chiesto la condanna dell’amministrazione. Tale accertamento sarebbe in linea teorica dipendente dalla definizione della controversia civilistica pendente, essendo prodromico stabilire se il Comune avesse poteri di intervento e inibizione sull’uso della strada.

In concreto, tuttavia, il Collegio può prescindere da tale accertamento pregiudiziale: la domanda di risarcimento è stata formulata in termini del tutto generici, senza alcuna allegazione del danno subito e senza ulteriore trattazione nel corso del processo. La domanda va dunque respinta per carenza di prova di uno degli elementi costitutivi del fatto illecito, senza attendere ulteriori accertamenti sull’asserita illegittimità della condotta. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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