Imposta di registro sui lodi esecutivi e sospensione dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1989 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale disposta ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto del tributo di cui all’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che sorge al momento dell’emissione del decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c., con la conseguenza che l’imposta rimane dovuta sino a quando non intervenga una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiari la nullità del lodo. Deve, altresì, escludersi la registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l’art. 59 d.P.R. n. 131/1986, norma a carattere eccezionale, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale. La pronuncia di nullità del lodo ha natura dichiarativa e, in caso di parte plurisoggettiva, non richiede il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti che siano intervenuti nella stipulazione, non facendo stato rispetto ai contraenti rimasti estranei al giudizio.

Il Fatto

La società e le persone fisiche ricorrenti, quali cessionari del credito di una società poi fallita, impugnavano l’avviso di liquidazione con cui era stata richiesta l’imposta di registro sul decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale, emesso all’esito di una controversia tra la società cedente e l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo, promosso dall’Agenzia subentrata all’Amministrazione, era stato definito con sentenza di rigetto, successivamente cassata dalla Corte di legittimità con rinvio limitatamente ad alcuni ricorrenti, mentre nei confronti di uno di essi il giudizio era stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dai ricorrenti in memoria, risultava fondata nei confronti dei soli soggetti il cui giudizio era stato definito con la cassazione della sentenza di merito, ma non anche nei confronti della società per la quale il processo era stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Per quest’ultima, infatti, opera la salvezza delle sentenze di merito ex art. 310, secondo comma, c.p.c., con conseguente reviviscenza della pronuncia che aveva respinto l’impugnazione per nullità del lodo.

Quanto al primo motivo, concernente la sussistenza del presupposto impositivo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento in materia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, estendendone il principio per identità di ratio ai lodi arbitrali dichiarati esecutivi. La sospensione dell’efficacia esecutiva non elimina la validità giuridica del provvedimento ai fini fiscali, che resta ancorata all’esistenza del titolo e non alla sua attuale esecutività. Solo una decisione definitiva che dichiari la nullità del lodo può far venir meno il presupposto dell’imposta, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta a tassazione i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali anche se impugnati o impugnabili.

Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità della prenotazione a debito, ribadendo che l’art. 59 d.P.R. n. 131/1986 ha natura eccezionale e tassativa, non contemplando i procedimenti di giurisdizione volontaria, tra i quali rientra la procedura di cui all’art. 825 c.p.c. Tale natura non è smentita dalla reclamabilità del decreto di esecutorietà alla corte d’appello, trattandosi di rimedio che non muta la natura del procedimento.

All’esito, la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti della sola società rinunciante, mentre lo ha accolto per gli altri ricorrenti, annullando nei loro confronti l’atto impositivo in ragione del giudicato esterno, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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