Ricevitore del lotto agente contabile responsabile danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 157 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di una ricevitoria del lotto, incaricato della riscossione di entrate e dell’esecuzione di pagamenti per conto dello Stato, assume la veste di agente contabile ex art. 178 R.D. n. 827/1924, con la conseguente applicazione del regime di responsabilità contabile di cui agli artt. 74, 84 e 85 R.D. n. 2440/1923 e all’art. 194 R.D. n. 827/1924. L’omesso versamento all’Erario dei proventi della raccolta integra un danno patrimoniale diretto, mentre l’appropriazione dei proventi, che “desostanzia” il servizio pubblico affidato in concessione, configura un autonomo danno da disservizio, liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. avendo come parametro l’aggio percepito dal ricevitore. In tale regime, l’onere di provare la causa di forza maggiore o il caso fortuito grava sull’agente contabile convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto per sentirne la condanna al pagamento di € 265.090,73 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’importo comprendeva il danno patrimoniale diretto di € 243.372,05, per il mancato riversamento dei proventi delle settimane contabili del 26/9/2023, 3/10/2023 e 10/10/2023, e il danno da disservizio di € 21.718,68, pari all’aggio percepito. L’Agenzia, dopo le ingiunzioni di pagamento restituite per irreperibilità, aveva revocato la concessione e tentato senza esito l’incameramento della polizza fideiussoria. Il convenuto, rimasto contumace, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara la contumacia e, nel merito, afferma la giurisdizione contabile sulla base del rapporto di servizio tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario, sussistente sin da Cass. SS.UU. n. 12041 del 1997. Il ricevitore, quale soggetto che maneggia denaro pubblico, è qualificato come agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924, tenuto al versamento settimanale dei proventi ex art. 24 d.P.R. n. 303/1990.
La documentazione acquisita dimostra in modo incontrovertibile l’omesso riversamento delle somme, senza che il convenuto abbia fornito prova di forza maggiore o caso fortuito. La Corte applica pertanto l’art. 194 R.D. n. 827/1924, che pone l’onere probatorio a carico dell’agente contabile, concludendo per la sua piena responsabilità patrimoniale.
Quanto al danno da disservizio, la Corte conforma la propria decisione alla giurisprudenza della Sezione II d’Appello, espressa nella sentenza n. 30/2024 e in precedenti pronunce, e alla Sezione I centrale d’appello con la sentenza n. 228/2024. In tali precedenti si afferma che l’appropriazione dei proventi delle giocate “desostanzia” la prestazione, rendendola priva di utilità per l’Amministrazione e interrompendo il nesso sinallagmatico del rapporto concessorio. Il danno è liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., assumendo quale parametro l’aggio, pari all’8% della giocata, riconosciuto al ricevitore come corrispettivo per doveri di servizio rimasti inevasi.
La Corte ravvisa infine il dolo nella condotta, in assenza di prova contraria sulla capacità di intendere e di volere, e condanna il convenuto al pagamento dell’intera somma, oltre interessi legali e spese.
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Nota della Redazione
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