Imposta pubblicità insegna sotto 5 mq vizio motivazione sentenza appello (Cass. civ. Sez. V n. 32562 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di pubblicità, non è affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza d’appello che, pur nella sinteticità, richiami i dati della contesa e aderisca criticamente alla decisione di primo grado, indicando l’assenza di prova gravante sulla concessionaria. L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati ricorre quando l’accertamento in fatto escluda dal computo il supporto dell’insegna bifacciale, in quanto non coperto dal marchio, tecnicamente separato e difficilmente visibile. L’erronea indicazione dell’onere probatorio non è decisiva se il giudice di merito ha comunque accertato positivamente le dimensioni inferiori alla soglia.

Il Fatto

Una società concessionaria della riscossione impugna, per conto di un Comune, un avviso di pagamento dell’imposta di pubblicità relativo all’anno 2016. La contribuente, società destinataria del tributo, si oppone sostenendo che l’insegna della propria sede non superi la soglia di superficie che fa scattare l’esenzione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigetta l’appello della concessionaria e conferma la decisione di primo grado. La concessionaria ricorre per cassazione con tre motivi, integrati da memoria; la contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza d’appello per assenza o apparenza di motivazione. La Corte lo ritiene infondato: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o perplessa e incomprensibile. Richiama Cass. civ. Sez. I n. 7090 del 03.03.2022.

La Corte riconosce che il mero rinvio alla decisione di primo grado, privo di esame critico delle censure dell’appellante, integra difetto di motivazione, come affermato da Cass. civ. Sez. V n. 9830 dell’11.04.2024, da Cass. civ. Sez. III n. 2397 del 03.02.2021 e da Cass. civ. Sez. V n. 21443 del 06.07.2022. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice d’appello richiama i presupposti di fatto, analizza i motivi e aderisce criticamente alle ragioni del primo grado: la motivazione è comprensibile e sufficiente.

Il secondo motivo concerne la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 5 e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente sostiene che l’onere di provare l’esenzione gravasse sulla contribuente. La Corte osserva che i giudici di merito hanno accertato in fatto le dimensioni dell’insegna in 4,80 mq e che l’onere della concessionaria riguarda la prova del superamento dei 5 mq, non della misura inferiore. L’errore sull’onere probatorio non è determinante.

Il terzo motivo, collegato al secondo, assume che il supporto dell’insegna vada ricompreso nella superficie tassabile. La Corte qualifica la censura come questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito hanno escluso il supporto dal computo perché non coperto dal marchio, tecnicamente separato e difficilmente visibile. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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