Abitazione principale ICI: prevale la dimora abituale, non la residenza anagrafica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16793 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006, l’abitazione principale è individuata essenzialmente in base alla dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992. La residenza anagrafica assume un valore meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria, il cui onere grava sulla parte interessata. La dimora abituale è una situazione di fatto, accertabile tramite elementi oggettivi e concordanti, quali la continuità dei consumi delle utenze domestiche. Ne consegue che le bollette delle utenze costituiscono un mezzo di prova tipico e rilevante, idoneo a superare l’assenza o la non coincidenza della residenza anagrafica ai fini ICI, ma non possono sostituire il requisito formale della residenza, richiesto invece dalla disciplina IMU.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativo all’anno 2010, con cui il Comune aveva applicato una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata riguardante l’immobile di sua proprietà, destinato a prima abitazione. Egli vi dimorava abitualmente, ma vi aveva trasferito la residenza anagrafica solo dall’anno successivo a quello di riferimento. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo necessario, ai fini dell’esenzione, il requisito della residenza anagrafica nell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate entrambe le censure, trattate congiuntamente per connessione. Ha preliminarmente precisato che l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nel testo applicabile ratione temporis, individua l’abitazione principale in quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, prescindendo dal dato formale della residenza anagrafica.
Tale conclusione è avvalorata dalla modifica normativa di cui all’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296/2006, che ha introdotto una mera presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica e abitazione principale, espressamente salva la possibilità della prova contraria.
La Corte ha quindi nettamente distinto il regime ICI da quello IMU: per l’IMU l’esenzione postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione. Per l’ICI, invece, la dimora abituale è una situazione di fatto, dimostrabile con elementi oggettivi quali la continuità dei consumi delle utenze domestiche. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, negando l’esenzione pur in presenza di prova della dimora abituale, non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
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Nota della Redazione
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