L’autotutela parziale è impugnabile, ma l’art. 47 Tuir non vale per gli utili extracontabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 10806 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto emesso in sede di autotutela decisoria, ancorché riduttivo dell’originaria pretesa e successivo al decorso del termine per l’impugnazione dell’atto ritirato, è impugnabile dal contribuente che ne assuma l’illegittimità, poiché un contrario diniego di tutela giurisdizionale si risolverebbe in una violazione dell’art. 24 Cost. Il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego di annullamento dell’atto divenuto definitivo resta, invece, limitato alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale. La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una società a ristretta base partecipativa non comporta l’applicazione dell’art. 47 Tuir, che disciplina la tassazione degli utili formalmente distribuiti con delibera assembleare e già soggetti a tassazione in capo alla società; per gli utili “in nero” non vi è alcuna doppia imposizione da mitigare.
Il Fatto
Due soci di una società a ristretta base azionaria impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, a seguito della rideterminazione dei maggiori redditi accertati in capo alla società, intervenuta dopo la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione. Dall’istanza di autotutela presentata dai contribuenti era derivata una rettifica degli imponibili, senza però applicare la parziale imponibilità del 40% prevista per gli utili distribuiti. I contribuenti impugnavano i nuovi atti, asserendo la violazione del divieto di doppia imposizione. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR lo dichiarava inammissibile, ritenendo non impugnabili gli atti emessi in autotutela.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi, corregge la motivazione della sentenza impugnata. Richiamato il consolidato orientamento per cui l’impugnazione del diniego di autotutela è ammessa solo per vizi di legittimità dell’atto, la Suprema Corte distingue il caso in esame: la controversia non riguarda un diniego, ma un atto emesso in autotutela. Privare il contribuente della facoltà di difendersi avverso tale provvedimento, che si assume illegittimo, lederebbe il diritto di difesa ex art. 24 Cost. L’atto emesso in autotutela è pertanto impugnabile.
Nel merito, la Corte ritiene infondata la doglianza sulla doppia imposizione. Essa richiama il principio secondo cui la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, in caso di ristretta base partecipativa, non comporta l’applicazione dell’art. 47 Tuir. Tale norma concerne gli utili distribuiti con delibera assembleare e mira a mitigare la doppia imposizione economica su redditi già tassati in capo alla società. Gli utili “in nero” non hanno mai concorso alla formazione del reddito societario, quindi non sussiste alcuna doppia imposizione da attenuare.
Il terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione per un passaggio in cui la CTR suggeriva un futuro intervento dell’Agenzia, è dichiarato inammissibile. Trattandosi di un obiter dictum, non si ripercuote sulla tenuta della decisione. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.