Imposta di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile e competenza del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 137 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha inciso sull’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, il gestore di struttura ricettiva che omette di riversare al Comune l’imposta di soggiorno non può essere qualificato agente contabile. La qualifica ex lege di responsabile d’imposta lo colloca nell’ambito dei rapporti tributari e non in un rapporto di servizio con l’ente locale. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario, e l’esclusione della configurabilità del maneggio di denaro pubblico, poiché il gestore risponde con danaro proprio di un’imposta altrui, salva la rivalsa.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il legale rappresentante di una società, in proprio e nella qualità, e la stessa società, gestori di una struttura ricettiva in Roma, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’ente locale di euro 39.790,50, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno erariale sarebbe derivato dall’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno dal secondo trimestre 2013 al 31.12.2016, per un importo calcolato in euro 22.062,00, e dall’omessa comunicazione e versamento per gli anni 2017 e 2018.

L’ente locale è intervenuto ad adiuvandum, sostenendo la qualifica di agente contabile in capo ai gestori. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per effetto dello ius superveniens, richiamando la qualifica di responsabile d’imposta introdotta dalla normativa emergenziale, il difetto di legittimazione passiva del legale rappresentante in proprio, l’insussistenza della solidarietà e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione per le poste di danno da omesso versamento dell’imposta di soggiorno. Il Collegio rileva di avere già rivisto il proprio precedente orientamento, ritenendo che, dopo la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione contabile, declinata in favore del giudice tributario.

Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento. Anzitutto, la qualifica ex lege di responsabile d’imposta del gestore lo inserisce nei rapporti tributari e non consente più di configurare il rapporto con l’ente locale come rapporto di servizio, creato in via pretoria nel silenzio del legislatore. In secondo luogo, l’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento, anche per fatti antecedenti al 19.5.2020, costituisce un ulteriore indice del mutamento del rapporto giuridico con l’ente impositore.

La Corte esclude la configurabilità del maneggio di denaro pubblico: il gestore non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, ma risponde del pagamento di un’imposta altrui con danaro proprio, salva la rivalsa. Non rileva la finalità pubblica del denaro versato, trattandosi di fine proprio di ogni imposta. La Sezione nega inoltre l’esistenza di un principio generale per cui i responsabili d’imposta siano assimilabili ad agenti contabili, richiamando le figure dello spedizioniere, della banca, del datore di lavoro e del rappresentante IVA.

Il Collegio sottolinea infine che gli obblighi dichiarativi e il sistema sanzionatorio tributario confermano la natura esclusivamente fiscale del rapporto. Non è ipotizzabile una giurisdizione alternativa, tributaria e contabile, per contrasto con il principio di certezza del giudice. Conseguentemente, è dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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