Attività forense extra moenia del dipendente pubblico: obbligo di riversamento e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 94 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolga un’attività libero-professionale extra moenia in violazione del dovere di esclusività, proprio perché assolutamente incompatibile e mai autorizzabile, è tenuto a riversare all’amministrazione di appartenenza l’intero ammontare dei compensi percepiti, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, laddove tale fattispecie ricomprenda sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia quelli non autorizzabili per incompatibilità assoluta. L’illecito arricchimento derivante da tale attività configura un pregiudizio erariale imputabile a titolo di dolo, con conseguente inapplicabilità del potere riduttivo. Qualora la prova del quantum risulti impossibile o di particolare difficoltà, il giudice contabile può procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Il Fatto
La Procura Regionale della Lombardia conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione Giurisdizionale un militare della Guardia di Finanza, chiedendone la condanna per il pregiudizio erariale cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al convenuto, in servizio dal 1994 al 2019, veniva contestato di aver svolto in modo continuativo e abituale, dal 2015 al 2019, l’attività libero-professionale di avvocato, iscrivendosi all’Albo e percependo compensi per un ammontare complessivo di euro 67.425,40, in assenza di autorizzazione e in violazione del dovere di esclusività del rapporto di impiego pubblico. L’organo requirente domandava la condanna al riversamento di tale somma e, in via subordinata, al risarcimento del danno da indebita percezione degli emolumenti stipendiali. Il convenuto non si costituiva in giudizio, dichiarandosene la contumacia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto accertato la regolare instaurazione del contraddittorio e la fondatezza della domanda. Ha ritenuto dimostrato che il convenuto avesse affiancato alla prestazione istituzionale l’attività forense, sulla base dei riscontri acquisiti dall’Ordine degli Avvocati e dell’esito degli accertamenti fiscali sui conti correnti, che avevano evidenziato flussi monetari non giustificati, riconducibili a proventi professionali.
Il Collegio ha precisato che l’accertamento induttivo del reddito, operato in sede amministrativa e poi scrutinato in contraddittorio con il convenuto, era ragionevole e coerente con lo svolgimento di un considerevole numero di incarichi, non essendo emerse formalmente le relative remunerazioni. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di difficoltà di determinazione del danno, è legittimo il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., citando giurisprudenza di legittimità e contabile.
Nel merito, la condotta è stata ritenuta lesiva dei precetti posti a presidio dell’esclusività del pubblico impiego (art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001). La Corte, pur consapevole del principio espresso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2025/QM, ha dato continuità all’orientamento della Sezione, secondo cui l’obbligo di riversamento di cui all’art. 53, comma 7 si estende anche alle attività assolutamente incompatibili, svolte senza autorizzazione in quanto mai autorizzabili. Ha escluso che l’ordinamento possa sanzionare l’incarico autorizzabile ma non autorizzato e lasciare privo di tutela l’incarico svolto in violazione di un divieto assoluto.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, desumendolo dalla consapevolezza del convenuto di svolgere un’attività vietata e non autorizzata, con conseguente inapplicabilità del potere riduttivo dell’addebito. Ha infine accolto integralmente la domanda principale, condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 67.425,40, già rivalutata, oltre interessi legali e spese di lite.
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Nota della Redazione
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