Imposta di soggiorno non riversata e responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 19 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare e il gestore di fatto di una struttura ricettiva che riscuotono l’imposta di soggiorno e non la riversano al Comune assumono la qualifica di agenti contabili esterni e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. L’omesso versamento delle somme introitate integra un danno erariale da mancata entrata e determina responsabilità amministrativo-contabile. L’elemento soggettivo del dolo è desumibile dalla sola volontaria omissione dell’esatto adempimento dell’obbligo di riversamento, gravato dalla persistenza dell’inadempimento nel tempo. La prova documentale delle somme riscosse e non riversate consente la condanna solidale al risarcimento in favore dell’ente locale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha citato in giudizio il titolare e il gestore di fatto di una struttura ricettiva, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per il mancato riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno, quantificato in euro 6.505,50, oltre rivalutazione, interessi e spese.
All’udienza di trattazione il Collegio ha rilevato la nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti di una convenuta, per difetto dell’attestazione di compiuta giacenza. Con ordinanza è stato assegnato alla Procura il termine perentorio per il rinnovo, con rinvio della discussione. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Verificata la ritualità delle notifiche per compiuta giacenza nei confronti di entrambi i convenuti e preso atto della loro mancata costituzione, la Sezione ne dichiara la contumacia. Nel merito, il Collegio afferma la propria giurisdizione sulla fattispecie, richiamando integralmente gli argomenti e la giurisprudenza della propria sentenza n. 90 del 2023.
Su quella stessa base la Corte riconosce ai convenuti la qualifica di agenti contabili esterni del Comune, in relazione all’attività di riscossione della tassa di soggiorno, con l’obbligo di riversare le somme nella tesoreria comunale entro i termini del regolamento applicabile. L’omesso versamento costituisce danno per l’erario da mancata entrata.
Il Collegio ravvisa un’omissione dolosa degli obblighi imposti dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e dal regolamento comunale. L’assunzione della funzione di agente contabile implica la conoscenza dell’obbligo di riversamento: la volontarietà dell’inadempimento è già di per sé sufficiente a integrare l’elemento soggettivo del dolo, aggravato dalla persistenza nel tempo della violazione.
Sussistono dunque tutti gli elementi della fattispecie: la condotta illecita, il nesso di causalità con il danno patito dall’ente locale e il dolo, per aver i convenuti consapevolmente violato le regole primarie statali e quelle secondarie del regolamento. Il danno è attuale e concreto, non risultando versamenti neppure parziali.
La Procura ha provato in modo documentale che le somme riscosse e non riversate ammontano complessivamente a euro 6.505,50, per gli anni dal 2016 al 2019. La domanda è accolta: i convenuti sono condannati in solido al pagamento di tale importo, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giustizia a favore dello Stato, liquidate secondo l’art. 31, commi 1 e 5, del c.g.c..
Nota della Redazione
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