Imprenditore garante ambientale della cosca integra la partecipazione mafiosa (Cass. pen. Sez. V n. 36934 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza costituiscono una prova allo stato degli atti, distinta dalla prova idonea a fondare una condanna. Integra una condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e non di concorso esterno, quella dell’imprenditore che assicuri permanente disponibilità al servizio del sodalizio criminale, svolgendo il ruolo di garante ambientale tra la cosca e gli altri operatori economici del territorio, nella consapevolezza del suo collegamento con il sodalizio. Il contributo non occasionale, stabilmente posto a disposizione dell’organizzazione, esclude la qualificazione in termini di concorso esterno o di altre fattispecie.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, sezione del riesame, con ordinanza del 20 marzo 2025, confermava l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 4 e 6, cod. pen., esclusa la qualifica di organizzatore. All’indagato si contestava di avere partecipato all’associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Catania, tra il luglio 2021 e il febbraio 2023.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie associativa, alla mancata qualificazione in concorso esterno o in intestazione fittizia, alla omessa valutazione di una memoria difensiva e alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, in materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza sono una prova allo stato degli atti, valutata in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è ancora in corso. È il carattere dinamico, e non la diversa capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea a giustificare una condanna, richiamando Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del riesame consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli.
Nel merito, l’ordinanza impugnata ha descritto con motivazione immune da vizi logici il ruolo del ricorrente, imprenditore di riferimento della associazione nell’assicurare il controllo delle attività economiche sul territorio. Il ricorrente si è posto quale garante dei rapporti tra la cosca e gli operatori del settore agricolo, con attività di supporto al capo del clan detenuto. La Corte richiama il principio per cui integra la partecipazione la condotta dell’imprenditore che, assicurando permanente disponibilità al servizio del sodalizio, svolga il ruolo di garante ambientale tra la cosca e gli altri imprenditori, nella consapevolezza del collegamento con il sodalizio (Sez. 5, n. 50130 del 17/07/2015, Annunziata). Il contributo non occasionale esclude la qualificazione in termini di concorso esterno o di altre fattispecie.
Il secondo motivo difetta di specificità: la omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina nullità solo se in essa siano articolate deduzioni autonome e inedite, di carattere decisivo (Sez. 5 n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta). Il ricorrente non ha chiarito la decisività della memoria rispetto al tema centrale del provvedimento.
Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza ha posto in evidenza elementi che depongono per la persistente attualità della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., legati al ruolo di referente diretto del capo clan detenuto. Le censure sulla concretezza e attualità non offrono elementi ulteriori per ritenere venuto meno il vincolo associativo, non potendo l’attualità limitarsi alla presa d’atto del trascorrere del tempo.
Nota della Redazione
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