La coltivazione di canapa light è penalmente rilevante senza soglia di THC (Cass. pen. Sez. 3 n. 185 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. La legge n. 242/2016 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, per le finalità tassativamente indicate dall’art. 2 della stessa legge. La cessione, la vendita e la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulle sole ragioni preponderanti della decisione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, che aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla coltivazione di 99 piante di canapa sativa L. e alla detenzione di marijuana, con il vincolo della continuazione. L’imputato agiva nella veste di imprenditore agricolo e l’attività era stata svolta alla luce del sole, con rinvenimento di confezioni di canapa light in un esercizio commerciale autorizzato.
Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il primo relativo all’esclusione dell’applicabilità della legge n. 242/2016 alla coltivazione contestata; il secondo riguardante la determinazione della soglia di THC utile a integrare la fattispecie penale; il terzo concernente il diniego delle attenuanti generiche e la conseguente misura della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Quanto alla dedotta violazione della legge n. 242/2016, ha ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 30475/2019, secondo cui la legge qualifica come lecita unicamente la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune europeo, per le finalità tassativamente indicate dall’art. 2. Nel caso di specie, il compendio probatorio aveva escluso la riconducibilità della coltivazione a quegli ambiti produttivi, rendendo ogni argomentazione difensiva fondata sulla legge n. 242/2016 priva del suo presupposto fattuale e normativo.
Sotto il profilo della rilevanza penale della coltivazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine a produrre sostanza ad effetto stupefacente, come attestato dalle stesse analisi tossicologiche contestate. Ha inoltre ritenuto non arbitrari i criteri di selezione dei campioni analizzati, basati sul raggruppamento delle piante per stato di crescita e caratteristiche.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha confermato il carattere fattuale e non autosufficiente delle censure. Le contestazioni relative alla metodica di analisi del consulente del pubblico ministero e alla mancata comparazione con le consulenze della difesa sono state ritenute prive dei necessari requisiti di specificità. La mancata allegazione integrale degli atti ha reso inammissibili le doglianze sul preteso travisamento delle risultanze processuali.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell’imputato emergente dai precedenti penali, anche specifici, indicati in sentenza. Ha ribadito che la sussistenza delle circostanze attenuanti è oggetto di un giudizio di fatto e che la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, anche quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti.
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Nota della Redazione
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