Scambio elettorale politico-mafioso e utilità della carica promessa (Cass. pen. Sez. V n. 36933 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, la controprestazione della promessa di voti non è limitata al denaro ma comprende qualunque altra utilità, espressione che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purché correlato alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze del sodalizio mafioso. Quando il procacciatore di suffragi sia un appartenente all’associazione non è necessario che il reclutamento avvenga con metodo mafioso; se invece egli sia estraneo o operi uti singulus occorre la prova che l’accordo contempli un’attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. L’esistenza dell’accordo può desumersi anche in via indiziaria, valorizzando la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice degli affiliati e l’utilità del loro apporto, restando irrilevante il mancato incremento delle preferenze. I gravi indizi di colpevolezza costituiscono prova allo stato degli atti, valutabile in una fase in cui il materiale probatorio è ancora in formazione.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, in parziale riforma del provvedimento applicativo emesso dal giudice per le indagini preliminari, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, confermando nel resto la misura in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso contestato in occasione delle elezioni amministrative.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo e il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie, con particolare riguardo all’epoca dell’affiliazione del presunto promittente, alla consapevolezza della sua caratura criminale e alla natura dell’utilità promessa. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, asseritamente fondate su un ragionamento tautologico e contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto integralmente il ricorso, muovendo da una premessa generale: in materia di misure cautelari personali i gravi indizi di colpevolezza sono prova allo stato degli atti, valutata in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è ancora in corso e non è stata sottoposta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. È tale carattere dinamico, e non una diversa capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea a fondare una pronuncia di condanna.
Nel merito, i primi due motivi sono stati trattati congiuntamente perché entrambi relativi alla medesima contestazione. Quanto all’epoca dell’affiliazione e alla consapevolezza dell’indagato, i giudici di legittimità hanno ritenuto immune da vizi la motivazione del riesame, che aveva qualificato il promittente come portavoce del sodalizio e non come soggetto operante uti singulus, valorizzando il contesto associativo riconosciuto e manifesto in cui il ricorrente era inserito.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la legge 21 maggio 2019, n. 43, se il procacciatore è un appartenente all’associazione mafiosa non è necessario che il reclutamento avvenga con metodo mafioso; se invece è estraneo o opera uti singulus, occorre la prova che l’accordo contempli un’attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 1 n. 17870 del 25.03.2025, Pm c. Araniti).
Quanto alla natura dell’accordo e alla controprestazione, la Corte ha ribadito che il delitto è configurabile anche se al momento della conclusione il corruttore non sia ancora candidato, purché l’accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già individuata (Sez. 6 n. 14344 del 15.01.2025, Naso). L’esistenza del patto può desumersi anche in via indiziaria, attraverso indici sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice degli affiliati e l’utilità del loro apporto, restando irrilevante il post factum del mancato incremento delle preferenze (Sez. 6 n. 9442 del 20.02.2019, Zullo; Sez. 5 n. 26426 del 07.05.2019, Merola). L’oggetto materiale dell’erogazione può consistere in qualunque altra utilità, termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente.
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. Il riesame ha motivato in termini di attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla luce della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza che fossero allegati elementi positivi idonei a superarla. Il tema dell’adeguatezza della misura, distinto e successivo, è stato risolto ritenendo congrui gli arresti domiciliari, anche in funzione di scissione del vincolo con i concorrenti. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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