Improcedibile il ricorso avverso l’adozione del PGT dopo l’impugnazione dell’approvazione definitiva (TAR Lombardia n. 1342 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sopravvenuta impugnazione della delibera di approvazione definitiva di un atto pianificatorio, della cui adozione sia stata prima contestata la legittimità, il ricorso avverso gli atti di adozione va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le disposizioni di adozione risultano infatti completamente assorbite e superate dai provvedimenti di approvazione, che divengono fonte autonoma di lesione. L’interesse alla decisione non è recuperato dalla finalità risarcitoria, quando l’accertamento dell’illegittimità possa essere svolto nel giudizio che ha ad oggetto l’approvazione definitiva, in coerenza con i principi di concentrazione processuale ed economia dei giudizi.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, in via cautelativa, la delibera con cui il Consiglio comunale aveva adottato la revisione del PGT 2017, unitamente agli atti della procedura di VAS: dichiarazione di sintesi finale, rapporto ambientale e parere motivato, oltre alla deliberazione di avvio del procedimento.

Nelle more del giudizio il Comune approvava definitivamente la medesima revisione. Avverso tale delibera di approvazione la ricorrente proponeva separato ricorso, impugnando anche gli atti di adozione già gravati e riproponendo le stesse censure. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti di adozione e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta approvazione definitiva. Con istanza di prelievo la ricorrente insisteva per la trattazione congiunta dei due ricorsi; in via subordinata manifestava l’interesse alla decisione ai fini di un’eventuale azione risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella sorte del ricorso proposto avverso i soli atti di adozione quando sopravvenga l’impugnazione dell’atto di approvazione definitiva del piano. Richiama il principio già affermato dal TAR Perugia, Sez. I, n. 553 e 554 del 2017: le disposizioni di adozione sono assorbite e superate dai provvedimenti di approvazione, i quali, divenendo fonte autonoma di lesione, determinano l’improcedibilità delle censure rivolte ai soli atti di adozione.

Il Tribunale ritiene il principio applicabile al caso concreto. Nel giudizio sull’approvazione definitiva la ricorrente ha impugnato anche la delibera di adozione già gravata in questa sede, riproponendo integralmente le censure qui articolate. La sovrapposizione oggettiva dei due gravami è puntualmente verificata attraverso il richiamo dei motivi dei rispettivi ricorsi, che risultano coincidenti.

Non ostacola la declaratoria di improcedibilità l’interesse fatto valere dalla ricorrente ai fini risarcitori. Il Collegio osserva che è ragionevole, e coerente con i principi di concentrazione processuale ed economia dei giudizi, che l’accertamento della lamentata illegittimità, tanto della delibera di adozione quanto di quella di approvazione, avvenga nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’approvazione definitiva.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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