Quote latte: il giudicato nazionale prevale sul ricalcolo imposto dall’Unione (TAR Lombardia n. 371 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice nazionale che abbia respinto la questione della legittimità comunitaria della compensazione nazionale del prelievo supplementare cristallizza la posizione debitoria del produttore e preclude al giudice amministrativo il riesame della medesima questione in un successivo giudizio. La disapplicazione degli atti amministrativi in contrasto con il diritto dell’Unione non opera quando il conflitto sia già stato risolto, in senso sfavorevole, con una pronuncia passata in giudicato. Nei confronti del socio di società semplice illimitatamente responsabile, gli atti di accertamento e le sentenze intervenuti verso la società spiegano effetto immediato, e gli atti interruttivi della prescrizione compiuti verso la società si estendono al socio. Il prelievo supplementare, pur riscosso tramite ruolo, non ha natura tributaria e non soggiace al termine di decadenza dell’art. 25 comma 1-c del DPR n. 602/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale ex socio di una società agricola produttrice di latte vaccino, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la somma di € 7.701,57 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per la campagna 1998-1999. L’impugnazione si estende alla presupposta cartella di pagamento notificata nel 2018 alla società agricola.
Il ricorrente deduce la nullità della notifica alla società ormai sciolta, l’illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo, l’intervenuta prescrizione del credito e l’erronea quantificazione del prelievo rispetto al diritto dell’Unione. L’amministrazione chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo soggettivo. Lo scioglimento della società non determina alcun errore nell’individuazione del debitore: i soci di società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sono al contempo obbligazioni proprie, in assenza di separazione patrimoniale ex art. 2267 c.c. Gli atti di accertamento e le sentenze intervenuti verso la società spiegano quindi effetto immediato verso i soci, secondo l’indirizzo di Cass. civ. Sez. Un. n. 19188 del 2006 e delle pronunce successive richiamate.
Quanto alla prescrizione, la pendenza del giudizio definito con la sentenza del TAR Lazio n. 3642/2012 ha interrotto e mantenuto sospeso il termine, perché l’amministrazione, insistendo per la reiezione del ricorso, esercita in ogni momento la tutela del proprio credito. Il rapporto di solidarietà ex art. 1310 c.c. estende l’effetto degli atti interruttivi dalla società ai singoli soci: rilevano sia la notifica della cartella sia l’istanza di rateizzazione, contenente riconoscimento del debito.
Sul versante della procedura di recupero, il Collegio ritiene corretta l’utilizzazione del ruolo, secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione degli atti esecutivi, e sufficiente la motivazione complessiva della cartella e dell’intimazione rispetto all’art. 7 della legge n. 212/2000. Il prelievo supplementare non è credito di natura tributaria e non è soggetto al termine di decadenza dell’art. 25 comma 1-c del DPR n. 602/1973.
Il nucleo della decisione riguarda il ricalcolo invocato in via subordinata sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia (C-348/18 Barausse, C-46/18 San Rocco, C-377/19 Benedetti). Il ricalcolo presuppone il superamento di due ostacoli: la mancata impugnazione della cartella e il giudicato sfavorevole del TAR Lazio. Sul primo, il Tribunale sospende la valutazione, attendendo la definizione degli appelli pendenti dopo le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato. Sul secondo, il Collegio ritiene che la sentenza del TAR Lazio n. 3642/2012, pur con trattazione sintetica, abbia deciso anche la questione della compensazione nazionale e sia coperta da giudicato.
Il giudicato nazionale che contiene un’interpretazione del diritto dell’Unione in contrasto con quella della Corte di Giustizia cancella il potere del giudice di tornare sulla questione e cristallizza la posizione debitoria. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità del rapporto tra normativa interna e diritto europeo.
Nota della Redazione
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