Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza della ricorrente (TAR Lazio n. 9526 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente all’udienza di discussione, circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, ha carattere univoco e determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.. La sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio, costituisce causa di rito che preclude l’esame del merito del ricorso. In presenza di tale evenienza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità delle questioni sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima sul litorale di Roma Capitale, ha impugnato l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di trentuno concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistiche e ricreative, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima società ha impugnato gli atti adottati all’esito dello svolgimento della procedura, dai quali risultava aggiudicataria del Lotto A.22.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, eccependo profili di rito e chiedendo il rigetto delle pretese caducatorie. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori inseriti nelle graduatorie per tutti i lotti delle tipologie A, B e C, quali controinteressati sopravvenuti. La ricorrente ha quindi depositato la documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso ai potenziali controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, all’udienza pubblica del 12 maggio 2026, i procuratori della parte ricorrente hanno dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, e che il procuratore di Roma Capitale ha preso atto della dichiarazione. Il carattere univoco di tale dichiarazione ha indotto il Tribunale a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.

La pronuncia si fonda sul disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alle parti. Tale disposizione si coordina con l’art. 85, co. 9, c.p.a., che disciplina l’improcedibilità del ricorso, e con l’art. 84, co. 4, c.p.a., che regola la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure proposte. La compensazione integrale delle spese di lite è stata disposta in ragione della novità delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che ha giustificato l’opportunità di non porre gli oneri processuali a carico della parte soccombente in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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