Ottemperanza e commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario (TAR Lazio n. 4408 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, purché siano decorsi i termini dilatori di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. Il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione, non dalla pubblicazione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione entro un termine determinato, nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e riserva l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. Sono dovuti gli interessi legali sulla somma dovuta sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudicato, formatosi a seguito del passaggio in giudicato della decisione, non era stato eseguito dall’Amministrazione. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nonché la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che il ricorso era stato notificato il 16.10.2025 e che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione era avvenuta il 04.12.2024, con la conseguenza che, al momento della proposizione del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era stata depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e che, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 14.10.2025, risultava il passaggio in giudicato. Non risultava, invece, che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato, nonostante la costituzione in giudizio mediante memoria di stile.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni.
Quanto alle conseguenze economiche dell’inadempimento, il Tribunale ha riservato l’applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto la debenza degli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., trattandosi di credito liquido ed esigibile. Le spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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