Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 2827 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del dictum giudiziale, ancorché tardiva, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’originaria fondatezza della pretesa azionata è comprovata dalla necessità dell’intervento giurisdizionale per ottenere l’adempimento. L’esecuzione spontanea ma posteriore alla notificazione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese. La liquidazione deve essere operata con criterio equitativo e riduttivo, considerando la natura seriale della controversia e l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto nei singoli procedimenti.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per un importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito. Avendo l’Amministrazione lasciato inadempiuta la pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’assegnazione della Carta e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione procedeva all’accredito delle somme dovute, seppure tardivamente. La ricorrente insisteva pertanto unicamente per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’avvenuto accredito delle somme sulla Carta del docente, come allegato dalla ricorrente, determina l’esaurimento dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere. Non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso il provvedimento giurisdizionale, l’accertamento si rende non più necessario.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando la circostanza che l’esecuzione spontanea è intervenuta solo in corso di giudizio e, comunque, dopo la notificazione del ricorso. La necessità di attivare il rimedio dell’ottemperanza per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice del lavoro integra gli estremi della soccombenza sostanziale dell’Amministrazione, che non può giovarsi della propria tardiva ottemperanza per sottrarsi agli oneri processuali.
La liquidazione è stata tuttavia contenuta, in adesione alla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221), in ragione del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, vertendo il giudizio su un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente, senza necessità di esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidando l’importo complessivo di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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