Improcedibilità per acquiescenza alla rinuncia ex art. 29 d.lgs. 116/2017 (TAR Campania n. 285 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione alle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari, ovvero la percezione dell’indennità prevista dall’art. 29, commi 2 e 5, d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso. Il meccanismo è rimesso a una libera scelta dell’interessato e non comprime il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 117 Cost. e all’art. 47 CDFUE, poiché la rinuncia consegue a un’opzione volontaria e non a un’imposizione. Il ricorso con cui il magistrato onorario chieda l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego di fatto diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove non risulti dimostrata la mancata adesione alle procedure e il rifiuto dell’indennità. Sussiste inoltre inammissibilità per difetto di allegazione e prova dell’interesse ad agire, quando il ricorrente non indichi le differenze tra compensi percepiti e trattamento economico rivendicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha svolto funzioni di Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale dal 1996 al 2002 e, dal 10 aprile 2002, quelle di Giudice di Pace, senza interruzione. Con ricorso notificato e depositato il 3 dicembre 2021 ha chiesto l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell’ambito della magistratura, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il ricorrente ha fondato la domanda sulla dedotta natura subordinata del rapporto, sulla reiterazione degli incarichi onorari e sul contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione Europea, segnatamente con la direttiva 1999/70/CE e la direttiva 2000/78/CE. Il Ministero della Giustizia, il CSM e, su ordine di integrazione del contraddittorio, l’INPS si sono costituiti chiedendo declaratoria di inammissibilità e rigetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda non riguarda un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, ma il riconoscimento dello status di magistrato onorario equiparato al magistrato togato, materia che rientra nella giurisdizione esclusiva, come chiarito dal Cons. Stato, Sez. V, n. 7427 dell’8 novembre 2021 e dalle Sezioni Unite n. 27198 del 2017 e n. 21986 del 2021. La competenza funzionale è radicata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenienza normativa. L’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021 ha riscritto l’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, introducendo un contingente ad esaurimento: i magistrati onorari in servizio possono essere confermati a domanda, e il comma 5 stabilisce che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità in caso di mancata conferma.
Il ricorrente non ha precisato se abbia partecipato alle procedure né se abbia percepito o rifiutato l’indennità. Il Collegio ne deduce l’acquiescenza agli effetti delle disposizioni sopravvenute e la conseguente carenza sopravvenuta di interesse, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Respinte le censure di illegittimità costituzionale, il Tribunale osserva che il meccanismo è a base volontaria e dipende da una libera scelta dell’interessato, il quale può sempre rifiutare l’indennità. La finalità di prefigurare l’esposizione finanziaria è ragionevole e risponde al principio di pareggio di bilancio ex art. 81 Cost.; non si ravvisa violazione degli artt. 24 e 117 Cost. né dell’art. 47 CDFUE. Il Collegio aggiunge, in via autonoma, l’inammissibilità per difetto di allegazione e prova dell’interesse ad agire: il ricorrente non ha indicato le differenze tra i compensi a cottimo percepiti e il trattamento economico rivendicato, con il rischio di dover restituire le maggiori somme. Le conclusioni in rito esimono dall’esame del merito; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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