Credito da lavoro straordinario: onere di provare la causale delle prestazioni (Cons. Stato n. 1754 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che agisca per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di un credito retributivo deve assolvere l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. anche in ordine alla causale delle prestazioni retributive rivendicate. Qualora il credito sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato e la nuova domanda ne lamenti non l’erroneità ma l’insufficienza della liquidazione esecutiva, la pretesa assume natura incrementale e deve essere articolata con particolare rigore. I cartellini marcatempo provano la presenza del sanitario nella struttura, ma non la tipologia di straordinario notturno o festivo né la correlazione con lo specifico servizio in forza del quale il credito è stato riconosciuto. La consulenza tecnica di parte che ricostruisca le spettanze muovendo da una premessa non documentata è affetta da genericità e non supera la ricostruzione operata dal provvedimento liquidatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente medico alle dipendenze dell’azienda sanitaria, aveva ottenuto con sentenza del TAR Abruzzo n. 264/2004, passata in giudicato, il riconoscimento del diritto agli emolumenti per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività per gli anni dal 1993 al 30 giugno 1998, con conteggio rimesso all’amministrazione e con l’aggiunta di interessi e rivalutazione.

Eseguita la decisione, l’interessato ne lamentava l’inesattezza e chiedeva l’accertamento di un credito residuo di 22.385,49 euro. A seguito di conflitto negativo di giurisdizione la pretesa era assegnata al giudice amministrativo. Il TAR respingeva il ricorso per mancato assolvimento dell’onere probatorio. In appello il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 7058/2025, accoglieva il primo e il terzo motivo e disponeva istruttoria sul secondo, che investe la valutazione delle risultanze processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua in via preliminare il perimetro del giudicato. La sentenza del 2004 aveva riconosciuto le voci retributive sulla premessa che esse fossero correlate all’espletamento del servizio di guardia medica in una divisione di chirurgia, oltre l’orario normale. Questo dato condiziona l’intero scrutinio del motivo residuo.

La censura non coglie nel segno. La sentenza impugnata non è incoerente con le risultanze: l’esistenza di un credito ulteriore è asserita su una ricostruzione unilaterale, non ancorata al titolo cristallizzato nel giudicato. La documentazione allegata si riferisce genericamente alla presenza del sanitario in orari ulteriori, senza consentire di individuare la causale di tale presenza, cioè la correlazione con lo specifico servizio per il quale la spettanza era stata riconosciuta.

I cartellini, peraltro contestati, dimostrano gli straordinari ma non quelli notturni e festivi: il dirigente medico è comunque obbligato ai turni notturni e festivi, sicché la presenza in struttura non è di per sé significativa. La perizia di parte ha potuto ricostruire le prestazioni solo in via ipotetica e astratta, perché muove dal dato certo della presenza fisica per risalire a quello incerto delle specifiche prestazioni. La stessa perizia ammette di non conoscere i turni di servizio: il ragionamento sillogistico difetta ab origine della premessa maggiore.

A ciò si aggiunge un rilievo dirimente. Il ricorrente non contesta l’erroneità della liquidazione, ma la sua asserita insufficienza. Una pretesa di natura incrementale deve essere articolata con particolare rigore, perché lamenta l’insufficienza di una condotta adempitiva comunque posta in essere. Il ricorso non supera la ricostruzione del provvedimento liquidatorio, supportato dalla relazione tecnica prodotta in esecuzione della sentenza non definitiva.

Il secondo motivo è pertanto respinto in quanto infondato. Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 19.04.2018, in ragione della peculiarità della fattispecie e del parziale accoglimento dei motivi sull’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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