Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse dopo la bonifica (Cons. Stato n. 8013 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, determinata dal venir meno dell’interesse a seguito di fatti intervenuti nelle more del giudizio, impone la definizione del gravame mediante improcedibilità e non mediante esame del merito. La relativa declaratoria non richiede l’accertamento della fondatezza dell’appello, ma solo la verifica della sopravvenuta carenza di interesse in capo all’appellante. La circostanza che l’adempimento sia stato reso possibile dall’iniziativa della stessa parte, diretta alla massima tutela ambientale, non esclude l’improcedibilità. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata quando l’esecuzione dell’ordine amministrativo abbia comunque esaurito la materia del contendere.
Il Fatto
La società appellante ha proposto ricorso per la riforma di due sentenze del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che avevano respinto i ricorsi, integrati da motivi aggiunti, avverso i provvedimenti relativi alla caratterizzazione e alla rimozione di materiali presenti in un’area ricompresa in un SIN. Oggetto del contendere era la legittimità dei provvedimenti ministeriali e provinciali che avevano diffidato la società e altro soggetto a provvedere alla rimozione dei materiali.
Nelle more del giudizio l’appellante ha depositato memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito. La società ha rappresentato di aver portato avanti gli interventi, in coordinamento con altro soggetto, fino al completamento della rimozione dei materiali. La Provincia competente ha preso atto del positivo esito dell’iter tecnico-amministrativo con una nota successiva. Le altre parti non si sono opposte e non hanno dichiarato interesse alla decisione dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del venire meno dell’interesse alla decisione del merito del gravame. La questione giuridica centrale attiene alla definizione del giudizio di appello quando l’interesse sostanziale dell’appellante sia venuto meno per effetto di fatti sopravvenuti, senza che residui un interesse strumentale o processuale alla pronuncia.
La Corte ha rilevato che l’adempimento dell’ordine di rimozione ha esaurito gli effetti della diffida ministeriale, atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo ai cumuli. In questa prospettiva, la materia del contendere si è esaurita, poiché l’interesse dell’appellante a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato non è più attuale.
Il Collegio ha precisato che la declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della fondatezza dell’appello, né la valutazione dei motivi di gravame. Rileva unicamente la verifica della sopravvenuta carenza di interesse, che priva l’appellante della possibilità di conseguire un’utilità giuridicamente rilevante dalla pronuncia di merito. La definizione del giudizio segue quindi il regime dell’improcedibilità, coerentemente con i principi generali in materia di interesse ad agire.
La Corte ha infine statuito sulla regolazione delle spese. La compensazione integrale è stata disposta tenuto conto del fatto che la rimozione dei materiali è stata comunque completata dall’appellante e da altro soggetto, con conseguente soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito dai provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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