Informazione antimafia interdittiva: la comunicazione preventiva è regola, l’omissione eccezione da motivare (C.G.A.R.S. n. 767 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di adozione dell’informazione antimafia interdittiva la comunicazione preventiva al destinatario costituisce regola generale dell’ordinamento, già prima delle modifiche introdotte dall’art. 48 del d.l. n. 152/2021 all’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, che ha natura meramente ricognitiva di principi sovranazionali e nazionali. L’omissione della partecipazione procedimentale rappresenta un’eccezione che necessita di motivazione rafforzata. Le particolari esigenze di celerità non coincidono con quelle intrinseche e fisiologiche delle misure di prevenzione e devono ancorarsi a ragioni e fatti specificamente indicati nel provvedimento, onde consentire al giudice il sindacato effettivo sulla discrezionalità tecnica. Analogo rigore vale per le ragioni di riservatezza, non desumibili quando gli elementi fattuali provengono da procedimenti penali già noti al destinatario.

Il Fatto

La società appellante esercita da anni attività agricola e aveva richiesto all’AGEA l’erogazione di un contributo pubblico. La Prefettura adottava nei suoi confronti un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, senza alcun preavviso, con divieto di contrarre e ricevere contributi e con obbligo di restituzione di quanto percepito.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, ritenendo correttamente valutate le ragioni di urgenza connesse all’iter istruttorio. La società proponeva appello, deducendo quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 93, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 159/2011 per il deficit delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara infondato il primo motivo: la contraddittorietà della sentenza rispetto all’ordinanza cautelare non integra alcun vizio della decisione, secondo noti principi processuali.

Il terzo motivo è ritenuto fondato e assorbente. La sua natura di vizio procedimentale impone all’amministrazione di rideterminarsi solo dopo aver ritualmente reincardinato il contraddittorio e valutato ex novo tutti gli elementi apportabili dall’appellante. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Il C.G.A.R.S. qualifica l’art. 48 del d.l. n. 152/2021 come norma ricognitiva e non innovativa, che recepisce principi già affermati dalla giurisprudenza. Richiama l’Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 26 maggio 2020 in C-17/20, secondo cui il rispetto dei diritti di difesa è principio generale del diritto dell’Unione, e Cons. St., sez. III, n. 2899 del 2021, sulle garanzie procedimentali degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990. Ne deriva che, già prima della novella, l’obbligo di preventiva comunicazione era regola generale.

Le particolari esigenze di celerità avrebbero dovuto essere ancorate a ragioni e fatti specificamente indicati nella motivazione del provvedimento prefettizio. Nel caso concreto il provvedimento non dà adeguato conto di tali ragioni, dato rilevabile per tabulas. Né la celerità può desumersi dal compendio probatorio: il provvedimento è del 12 ottobre 2021, a fronte di istanze pervenute all’ufficio nel 2019 e nel 2020.

Quanto alla riservatezza, gli elementi fattuali indicati nella motivazione appaiono tratti da procedimenti penali già noti alla parte, senza alcun segreto investigativo da tutelare. Il gravame è quindi accolto, con annullamento del provvedimento prefettizio, salvo corretto riesercizio del potere; le spese del doppio grado sono compensate per l’intrinseca problematicità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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